Elezione membri Consiglio Direttivo: adempimenti RUNTS entro 30 giorni

Gli ETS quando eleggono il nuovo Consiglio Direttivo (e anche quando i componenti sono riconfermati per il secondo mandato) devono depositare un’istanza di variazione dei dati al RUNTS relativi ai nuovi eletti o ai rinnovati, cancellare gli amministratori decaduti, aggiornare le date di nomina e indicare i poteri attribuiti a ciascun membro.

Gli amministratori devono dare seguito al deposito dell’istanza entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina (o riconferma), nello specifico devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, e il codice fiscale, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente (art. 26, comma 6, d.lgs. 117/2017).

E’ utile precisare che nel Registro nazionale devono risultare per ciascun ente i seguenti dati:

  • l’indicazione della sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione;
  • la denominazione dell’ente;
  • la forma giuridica;
  • la sede legale e le eventuali sedi secondarie;
  • la data di costituzione;
  • le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’articolo 5 del codice;
  • la previsione statutaria dell’esercizio di attività diverse;
  • il codice fiscale o la partita Iva;
  • il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo;
  • le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
  • le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni nonché della data di nomina;
  • il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
  • l’eventuale iscrizione al Registro imprese;
  • l’eventuale dichiarazione di accreditamento al 5 per mille;
  • la dichiarazione di presunzione della commercialità o non commercialità;
  • l’indirizzo del sito internet, se disponibile;
  • un indirizzo di posta certificata;
  • almeno un contatto telefonico.

In più per le ODV e APS, è necessario indicare:

  • il numero dei soci o associati;
  • il numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
  • il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
  • il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono; (vedi art. 48, comma 1, d.lgs. 117/2017 e art 8 comma 6, decreto n. 106/2020).

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, l’ufficio del registro diffida l’ente del terzo settore ad adempiere all’obbligo, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni e specificando che in caso di mancata ottemperanza, l’Ufficio dovrà adottare un provvedimento di cancellazione dal RUNTS (Art. 48, comma 4, d.lgs. 117/2017).

Gli uffici del RUNTS della Basilicata in collaborazione con il CSV Basilicata hanno redatto un “Vademecum 2025 in cui sono riportati suggerimenti per una più corretta gestione delle fasi di iscrizione e/o di aggiornamento dei dati nel registro unico nazionale. Con riferimento all’aggiornamento dei dati afferenti nomine o riconferme dei componenti dell’organo di amministrazione, gli Uffici invitano gli enti a non utilizzare la dicitura  ALTRO SPECIFICATO IN POTERI o LEGALE RAPPRESENTANTE o PRESIDENTE ORGANO DI CONTROLLO.

“Secondo l’Ufficio del RUNTS, per l’ipotesi di rinnovo totale delle cariche sociali, l’inserimento dei dati dei nuovi titolari delle cariche è demandato agli amministratori uscenti o, qualora l’ente aderisca a una rete associativa, al legale rappresentante della stessa. Il suddetto adempimento non può essere demandato all’ufficio RUNTS, in quanto questo non è titolato ad inserire o aggiornare dati in luogo dell’ente. Per l’ipotesi in cui le cariche vengano riconfermate, è comunque obbligatorio aggiornare la data di nomina di ciascun titolare di carica sociale nella Sezione 1 “Dati Ente – Titolari cariche sociali”, e aggiornare la data di elezione dell’organo direttivo nella Sezione 2 “Altri dati – organi di amministrazione e controllo.

E’ importante precisare che, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, l’Ufficio del registro diffida l’ente del terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni e specificando che in caso di mancata ottemperanza, l’Ufficio dovrà adottare un provvedimento di cancellazione dal RUNTS (Art. 48, comma 4, d.lgs. 117/2017). Il procedimento di cancellazione deve concludersi entro sessanta giorni successivi al termine assegnato con diffida, nel caso di cui all’art. 23, comma 1, lettera e). §
Avverso il provvedimento di cancellazione, è ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.
Avverso i provvedimenti dell’Ufficio statale del RUNTS è competente il TAR del Lazio (art. 24, Decreto MLPS n. 106 del 2020).

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’area consulenza del CSV di Basilicata ai numeri 0971 274477 – 0835 346167.

Salta al contenuto