Scopri quali sono le fonti di finanziamento previste dalla legge, che ti aiuteranno a garantire lo svolgimento delle attività della del tuo ETS
CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI
La più classica forma di finanziamento delle attività delle associazioni ETS è costituita dalle quote associative che annualmente i soci sono tenuti a versare.
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L’importo delle quote associative viene stabilito di anno in anno, con delibera del consiglio direttivo oppure dell’assemblea (a seconda di quanto previsto nello Statuto).
Le quote o contributi associativi, considerati entrate non commerciali, non rilevano ai fini delle imposte dirette e sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’Iva.
N.B. I versamenti effettuati come Quota Sociale non sono deducibili né detraibili, né possono essere restituiti in caso di recesso o esclusione del socio.
BANDI, AVVISI E CONVENZIONI
Una importante fonte di finanziamento per gli ETS è costituita da contributi provenienti dallo Stato, Enti o istituzioni pubbliche, erogati attraverso BANDI E AVVISI pubblici.
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BANDI E AVVISI
Bandi e avvisi possono essere emanati dallo Stato (generalmente Ministero del Welfare), dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, ma anche da Enti territoriali, come I Gal (Gruppi di Azione Locale), dalle Aziende Sanitarie e dalle Fondazioni.
Per essere sempre informati su Bandi e Avvisi, è possibile iscriversi alla newsletter settimanale del CSVB (con l’apposito form nella home page) oppure oppure consultando la sezione dedicata delle news.
CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
L’art 56 Codice del Terzo Settore prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare con OdV e APS delle convenzioni per la gestione dei servizi. Per lo svolgimento delle attività concordate, lassociazione ETS riceverà in cambio il rimborso delle spese sostenute (compresa l’assicurazione per i volontari impegnati).
Le convenzioni:
- possono essere attivate solo per svolgere attività o servizi sociali di interesse generale in favore dei cittadini
- devono essere più favorevoli rispetto al ricorso al mercato
Le organizzazioni che intendano stipulare convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni devono:
- essere iscritte da almeno 6 mesi al RUNTS
- essere in possesso dei requisiti di moralità professionale
- comprovare l’adeguatezza a svolgere l’attività (relativamente alla struttura, alle esperienze accumulate nelle attività già svolte, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari).
La scelta delle OdV e delle APS con cui stipulare la convenzione non può derivare da scelte arbitrarie dell’amministrazione, ma deve rispettare i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.
Altri tipi di enti, ad esempio le cooperative sociali o comunque gli enti aventi forma di impresa, non possono accedere a questa forma di relazione.
ATTIVITÁ diverse
L’esercizio di attività diverse rispetto alle attività di interesse generale costituisce un’opportunità importante per conseguire entrate commerciali necessarie da utilizzare per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
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Queste attività possono essere esercitate a condizione che:
- l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano
- siano strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale
Le attività diverse si considerano strumentali (limite qualitativo) quando sono esercitate per perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Invece sono considerate secondarie (limite quantitativo) quando i ricavi dell’attività diverse non eccedono il 30% delle entrate complessive dell’ente, oppure quando i ricavi non eccedono il 66% dei costi complessivi dell’ente. I due parametri numerici sono alternativi, quindi l’ente deve rispettarne almeno uno e deve indicare la scelta e documentarla ai sensi dell’art. 13, comma 6, del CTS.
Nel caso in cui l’ETS non riesca a rispettare questi limiti, avrà 30 giorni di tempo dalla data di approvazione del bilancio per inviare una comunicazione RUNTS territorialmente competente.
Il mancato rispetto della percentuale di riferimento per le attività diverse secondarie potrà essere recuperato nell’esercizio finanziario successivo.
Nel caso di mancato rientro dello sforamento o di omessa segnalazione da parte dell’ente, l’ETS sarà cancellato dal RUNTS
Data la complessità dell’argomento, consigliamo di contattare i nostri consulenti, che potranno fornire le giuste indicazioni valutando caso per caso.
RACCOLTA FONDI (FUNDRAISING)
La raccolta fondi (o fundraising) è il complesso di attività attraverso cui gli enti non profit finanziano le loro attività di interesse generale.
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Un ETS per finanziare le proprie attività d’interesse generale può realizzare attività di raccolta fondi. Al riguardo l’art. 7, al comma 1, del codice del terzo settore, stabilisce che: la raccolta fondi può avvenire anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Al comma 2 prevede che gli enti possono realizzare una raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi. La raccolta fondi deve sempre rispettare i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
PROFILO FISCALE E CONTABILE
I fondi pervenuti a seguito di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante l’offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito degli enti del terzo settore.
Le raccolte fondi svolte dagli ETS non commerciali mediante la richiesta di un prezzo per l’offerta di beni o servizi non di modico valore e al di fuori da contesti di occasionalità sono invece assoggettate alle imposte sul reddito e all’Iva, secondo le modalità ordinarie previste per le attività commerciali.
Gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio di esercizio un rendiconto specifico da cui devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’art.79 c.4 lettera a (art. 87 comma 6, CTS).
LE FORME DELLA RACCOLTA FONDI
Quello della raccolta fondi è un concetto piuttosto ampio. Infatti, all’interno di questa definizione vi rientrano non solo banchetti, lotterie, tombole e pesche di beneficenza, ma anche forme molto più specifiche, al punto da meritare articoli dedicati nel CTS o una gestione fiscale e contabile ben definita.
È il caso, ad esempio, del 5×1000, dei lasciti testamentari o delle erogazioni liberali (forme che abbiamo trattato in maniera più specifica in seguito), ma anche delle sponsorizzazioni e del crowfunding.
Le sponsorizzazioni
Attraverso questo strumento, un’azienda o un’impresa finanziano una o più attività di un ETS a scopo pubblicitario. Si parlerà di sponsorizzazione tecnica qualora, invece di finanziare le attività, l’azienda decida di fornire all’ETS materiale vario, servizi tecnici o prestazioni professionali.
N.B. In via generale, i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni non entrano nel calcolo delle entrate commerciali per la qualifica di ETS non commerciale.
Il crowfunding
È una delle modalità attraverso cui è possibile lanciare una campagna di raccolta fondi. La particolarità di questo tipo di raccolta è che si svolge attraverso specifiche piattaforme online. Anche il concetto di crowfunding è piuttosto ampio. Infatti, sono diverse le forme che può assumere. Quelle in genere aperte agli Enti del Terzo settore sono due:
- “donation based”: una forma di crowfunding per raccogliere semplici donazioni;
- “reward based”: un crowfunding con ricompense proporzionate alla somma donata. Nel campo della solidarietà e del Terzo Settore, le ricompense spesso consistono in un ringraziamento pubblico del donatore.
EROGAZIONI LIBERALI (DONAZIONI)
Le erogazioni liberali, chiamate anche donazioni, rappresentano un modo attraverso cui i cittadini o le aziende sostengono le attività egli ETS.
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La riforma del terzo settore ha il pregio di incentivare le erogazioni liberali come fonte di finanziamento delle organizzazioni non profit attraverso misure premiali per i contribuenti che apportano risorse finanziarie a questi enti. Per la prima volta il legislatore riconosce i medesimi benefici sia alle erogazioni liberali in denaro sia agli apporti in natura al fine di stimolare il riutilizzo dei beni nell’ambito sociale.
La platea degli enti beneficiari delle erogazioni agevolate è notevolmente ampliata rispetto al passato, da oggi tutti gli enti del terzo settore possono beneficiarie di queste destinazioni, al ricorrere di determinate condizioni, compresi gli ETS commerciali e le imprese sociali non costituite in forma di società.
In caso di erogazioni liberali eseguite da una persona fisica è prevista una detrazione Irpef in misura del 30% dell’ammontare della erogazione, fino ad un massimo di 30.000,00 euro per ciascun periodo di imposta. La misura della detrazione è aumentata al 35% nel caso in cui il beneficiario della liberalità sia una ODV. In alternativa, la persona fisica erogante può scegliere di dedurre la liberalità effettuata dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del dichiarato, l’eccedenza potrà essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.
In caso di erogazioni liberali eseguite da una persona giuridica può dedurre la liberalità eseguita in misura del 10% dal reddito complessivo netto, e qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l’eccedenza potrà essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.
E’ importante evidenziare che le erogazioni liberali sono riconosciute a condizione che il versamento avvenga tramite banche, uffici postali, o altri sistemi di pagamento che garantiscono la tracciabilità. E’ utile, invece, che l’ente beneficiario rilasci apposita ricevuta al soggetto donante, da cui risultino la somma o il bene ricevuto.
Le donazioni in natura ricevono una particolare regolamentazione mediante il D.M. del 28 novembre 2019. In caso di erogazioni di beni immobili l’ente dovrebbe valutare i vari costi, per custodia e manutenzione, prima di accettare la donazione. L’ammontare della detrazione o della deduzione è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione.
L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto beneficiario contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Social bonus
Il social bonus è una particolare forma di erogazione liberale, caratterizzata dal vincolo di utilizzo dell’importo donato, che garantisce sostanziosi risparmi fiscali ai donatori.
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Il codice del terzo settore introduce un’ulteriore agevolazione per chi effettua liberalità in favore degli enti del terzo settore. Il social bonus è un credito di imposta previsto per le donazioni in denaro effettuate nei confronti di ETS, dirette a sostenere progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati o di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali. Possono usufruire del social bonus le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società, nella misura del 65% (per le persone fisiche) e del 50% (per gli enti e le società) dell’importo erogato, nei limiti stabiliti dalla legge.
LASCITI TESTAMENTARI (TESTAMENTO SOLIDALE)
Quella dei Testamenti Solidali è una pratica che si è diffusa soprattutto negli ultimi anni.
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Chiunque, facendo testamento, può decidere di lasciare qualcosa ad uno o più Enti del Terzo Terzo Settore.
Si può lasciare in eredità qualunque cosa: denaro, beni mobili e immobili, azioni, titoli d’investimento e polizze vita (se l’Ente è indicato come beneficiario).
Inoltre, il CTS prevede che gli ETS beneficiari di lasciti testamentari siano esenti dalle imposte di successione, purché i beni siano utilizzati per l’espletamento delle attività di interesse generale.
Il legislatore con la riforma del terzo settore (d.lgs. 117/2017) ha previsto per le successioni e donazioni disposizioni agevolative applicabili a tutti gli enti del terzo settore comprese le cooperative sociali, sono escluse solo le imprese sociali costituite in forma di società. Con riferimento alle disposizioni testamentarie avente ad oggetto beni immobili trova applicazione l’esenzione dall’imposta di successioni e dalle imposte ipotecarie e catastali i trasferimenti a titolo gratuito effettuati in favore degli enti del terzo settore, purché siano utilizzati per l’espletamento delle attività di interesse generale. (art. 82, comma 2, del CTS).
Con riferimento agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del terzo settore Trova applicazione l’esenzione dall’IMU e dal tributo per i servizi indivisibili, a condizione che siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (art. 82, comma 6, del CTS).
5X1000
Una delle opportunità di finanziamento per gli ETS è rappresentata dal 5 per mille.
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I contribuenti possono destinare una piccola percentuale delle loro imposte ad uno degli ETS iscritti agli elenchi del 5×1000, indicando il codice fiscale dell’associazione. Qualora non venisse fatta alcuna scelta, le somme in questione andrebbero allo Stato.
Le associazioni possono accreditarsi al 5×1000 attraverso la piattaforma del RUNTS.
I nuovi enti possono farlo direttamente al momento dell’iscrizione al Registro Unico, smarcando la casella “accreditamento 5×100” e inserire l’Iban del conto corrente intestato all’ente.
Le associazioni già iscritte, invece, devono presentare un’istanza attraverso la piattaforma del RUNTS, selezionando la pratica “Cinque per mille”. A questo punto, la procedura è la stessa delle nuove iscrizioni: si smarca il campo “accreditamento del 5/1000″, si inserisce l’Iban e si invia la distinta, dopo averla firmata digitalmente.
N.B. L’accreditamento si effettua una sola volta e non è necessario rinnovarlo annualmente.
Per maggiori informazioni e chiarimenti sull’iscrizione al 5 per mille 2024 degli Ets è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Ministero.
LA RENDICONTAZIONE
Entro un anno dalla ricezione delle somme derivanti dal 5×1000 è obbligatorio redigere un rendiconto, accompagnato da una relazione, che indichi in modo chiaro e dettagliato come queste somme sono state utilizzate (le somme non possono essere utilizzate per finanziare campagne di sensibilizzazione sulla destinazione del 5×1000). Rendicontazione e relazione devono essere conservati in sede per almeno 10 anni, sempre disponibili per eventuali controlli.
Nel caso l’importo ricevuto sia uguale o superi i 20.000 euro, la rendicontazione e la relazione dovranno essere trasmesse all’amministrazione erogatrice entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la redazione (quindi entro 13 mesi dall’incasso). Inoltre, sempre entro lo stesso termine, rendicontazione e relazione devono essere pubblicate sul sito web dell’ente.
Per le diverse procedure e per l’assistenza nella rendicontazione del 5×1000, contatta il CSV Basilicata. I nostri consulenti ti accompagneranno lungo tutto il percorso.