Gestirsi

Hai costituito la tua associazione ETS? Ora scopri quali sono gli adempimenti, obbligatori e consigliati, legati alla sua ordinaria amministrazione e allo sviluppo di particolari attività e progetti.

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Il CSV Basilicata offre un servizio di CONSULENZA gratuito per accompagnarti nella gestione del tuo ETS

I libri sociali

Libri obbligatori

le associazioni ETS devono tenere a cura del Consiglio direttivo i seguenti libri sociali:

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  • libro degli associati o aderenti: contiene l’elenco dei soci iscritti;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  • libro dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se presenti in virtù dei vincoli previsti dalle norme).

In base all’art. 17 del Codice del Terzo Settore, le associazioni ETS che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività sono obbligati a tenere il registro dei volontari, che enumera i soci che svolgono attività di volontariato in maniera continuativa.

N.B:

  • Questo è l’unico registro che va vidimato da un notaio o da un pubblico ufficiale;
  • I soci presenti in questo registro devono essere assicurati obbligatoriamente.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

La redazione dei verbali

Per ragioni di correttezza e trasparenza è opportuno verbalizzare le assemblee dei soci e del consiglio direttivo

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I soci si riuniscono almeno due volte all’anno per approvare il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio di previsione. Il consiglio direttivo, invece,  si riunisce per predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio di previsione e per discutere di tutte le attività che l’associazione intende gestire.

In breve, i contenuti dei verbali delle adunanze delle assemblee devono essere:

  • Data e luogo della riunione
  • Dati dei presenti alla riunione
  • Ordine del giorno e l’andamento della discussione
  • Corretta costituzione dell’organo a norma delle disposizioni statutarie
  • Nel caso di verbale d’assemblea indicare se l’assemblea è di prima o seconda convocazione.

Il verbale può essere redatto a mano direttamente durante la seduta o a computer in seguito e sarà firmato da presidente e segretario.

Adempimenti amministrativi e contabili

Redazione del bilancio

Le associazioni ETS hanno l’obbligo di redigere un documento che descrive lo stato patrimoniale, economico e finanziario. Le caratteristiche e la forma di questo documento dipendono dall’entità  dei proventi.

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Per le associazioni ETS con entrate inferiori a 300.000 euro annui le norme, infatti, non impongono un determinato tipo di bilancio. È, quindi, possibile scegliere tra un Bilancio di Esercizio o un bilancio redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa (art 13 2°comma d.lgs. 117/17). Scarica il MODELLO D (.xlsx)

Le associazioni ETS con entrate superiori a 300.000 euro annui sono, invece, obbligati a redigere il Bilancio di Esercizio (1°comma art 13 d.lgs. 117/17), formato da:

  • stato patrimoniale;
  • rendiconto finanziario, che deve contenere l’indicazione dei proventi (entrate) e degli oneri (uscite e costi sostenuti) dell’ente;
  • relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Devono redigere obbligatoriamente il Bilancio di Esercizio in forma ordinaria anche gli ETS dotati di personalità giuridica che abbiano entrate annuali superiori a 60.000 euro. Qualora le entrate dovessero scendere al di sotto di questa cifra, l’ETS può scegliere il rendiconto finanziario per cassa semplificato, indicando le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio, a prescindere dalla forma, “deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore”  art. 13 comma 3°.

Una volta redatto e approvato dall’assemblea, il bilancio deve essere trasmesso al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (30 giugno).

La mancata o incomplete trasmissione del Bilancio e della relazione determina la cancellazione dal RUNTS.

LEGGI E MODULISTICA

Stato patrimoniale Modulo A (.pdf)

Rendiconto gestionale Modulo B (.pdf)

Relazione di missione Modulo C (.pdf)

Rendiconto di cassa Modulo D (.pdf)

Gestione contabile

La scelta del sistema contabile da adottare è strettamente legata al tipo di bilancio che l’associazione ETS deve o decide di tenere.

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Per le associazioni ETS che adottano il bilancio di esercizio è necessario avvalersi di un sistema di rilevazione contabile a partita doppia (contabilità ordinaria), basata sul principio della competenza economica.

Le associazioni ETS che decidano di optare per il bilancio redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa (scelta fortemente consigliata per tutte quelle organizzazioni che non hanno un gran numero di movimenti finanziari), dovranno semplicemente registrare le entrate e le uscite sul Libro di prima nota, nel momento in cui si manifesta l’effettivo movimento di denaro (criterio di cassa).

Che sia per cassa od ordinaria, è importante che la contabilità sia tenuta con “correttezza, chiarezza e trasparenza”. Al fine di tenerla al meglio, sarà sufficiente seguire tre presupposti di base:

  • conservare sempre i documenti giustificativi delle spese;
  • mantenere una gestione finanziaria prevalentemente tramite cassa o conto corrente bancario/postale;
  • nominare un tesoriere che si occupi della tenuta della contabilità.

MODULISTICA

Registro prima nota (.xls)

Conservazione della documentazione

L’art. 87 del CTS (comma 1 lett. a) prevede, per le associazioni ETS, l’obbligo di conservare le scritture contabili e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a 10 anni dall’ultima registrazione e, comunque, fino a quando non siano definiti gli eventuali accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta.

Obbligo di pubblicità e trasparenza

Tutti i soggetti che ricevono finanziamenti dalla Pubblica Amministrazione devono assolvere all’obbligo di pubblicità e trasparenza. Tale obbligo vale anche per gli Enti del Terzo Settore che, per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, abbiano ricevuto da soggetti pubblici risorse finanziarie o concessione per l’utilizzo di beni immobili o strumentali superiori a 10.000 euro.

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In questa cifra sono ricompresi sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, 5×1000 e vantaggi economici di altro genere ricevuti da soggetti pubblici, che, sommati tra loro, concorrono al superamento della soglia dei 10.000 euro (vanno considerati i fondi effettivamente percepiti nel periodo considerato e non quelle che sono state stanziate dall’ente pubblico, ma non ancora incassate dall’organizzazione).

Per adempiere all’obbligo di pubblicità e trasparenza, gli ETS interessati, entro il 30 giugno di ogni anno, devono pubblicare le informazioni richieste sui propri siti o, in mancanza, sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.

L’ETS, per ogni somma (o bene) dovrà indicare:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante (nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla PA che ha attribuito il bene);
  • data di incasso;
  • causale.

In caso di violazione dell’obbligo, le associazioni ETS subiranno una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (con un importo minimo di 2.000 euro).

Le associazioni ETS dovranno, inoltre, adempiere all’obbligo di pubblicazione entro 90 giorni dalla contestazione, altrimenti verrà richiesta la restituzione integrale delle somme ricevute.

Il Bilancio Sociale

l Bilancio Sociale è il documento attraverso cui l’ETS racconta la sua mission e le attività svolte nel corso dell’anno, analizzandone aspetti positivi e negativi.

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Quindi, se il bilancio economico illustra i risultati economici ottenuti da un’organizzazione, il bilancio sociale rappresenta la sintesi dei risultati sociali raggiunti.

Per alcuni ETS (le imprese sociali e i gruppi di imprese sociali;
gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro; i centri di servizio per il volontariato) la redazione e la pubblicazione del Bilancio sociale è un vero e proprio obbligo.

Per una corretta redazione del Bilancio Sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato le Linee Guida, individuando così i contenuti minimi che ciascun bilancio sociale dovrà contenere e definendo la struttura dei capitoli che lo compongono.

LEGGI E MODULISTICA

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 04/07/2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.”

Comunicazione delle modifiche

Le associazioni ETS iscritte al RUNTS sono tenute a comunicare ogni eventuale variazione relativa a:

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  • statuto
  • denominazione dell’Ente
  • sede legale
  • cambio del presidente

Le modifiche devono essere comunicate, entro 20 giorni dall’avvenuta variazione, all’Agenzia delle Entrate con il modello AA5/6, se l’ETS dispone del codice fiscale, oppure il modello AA7/10 se l’ETS ha una partita IVA.

In caso di variazione della sede legale dell’associazione, POTREBBE essere necessaria una modifica statutaria:

  • Se nello Statuto è indicato solo il Comune (e non l’indirizzo completo) della sede legale e il trasferimento avviene nell’ambito dello stesso Comune, NON è obbligatoria la modifica dello statuto.
  • Se lo Statuto, pur riportando l’indirizzo completo della sede legale, contiene una clausola in cui si specifica che “il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria”, NON è obbligatoria la modifica dello Statuto.
  • In In tutti gli altri casi, la modifica dello Statuto È obbligatoria.

Le modifiche, inoltre, entro 60 giorni andranno comunicate anche ai Registri Regionali.

N.B.: alcune variazioni, come ad esempio il cambio del Pesidente, vanno comunicate anche ai fornitori di servizi (la banca, ad esempio) e ad altri soggetti interessati.

MODULISTICA

MODELLO AA5/6 (.pdf)

Istruzioni per la compilazione MODELLO AA5/6 (.pdf)

MODELLO AA7/10 (.pdf)

Istruzioni per la compilazione MODELLO AA7/10 (.pdf)

I rapporti di lavoro dell’ETS

Per gestire al meglio e secondo i termini di legge la vostra associazione ETS, vi forniamo alcune indicazioni sui rapporti di lavoro che è possibile attivare. Ricordiamo che si tratta di indicazioni. Trattandosi di una materia particolarmente vasta e soggetta a continue riforme, è opportuno rivolgersi ad avvocati, consulenti del lavoro o ad associazioni di categoria, per risolvere le questioni che di volta in volta si dovessero presentare.

Il lavoro retribuito

Gli enti del terzo settore possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. 

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Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati (la l. 104/2024 con parziale riforma dell’art. 36 CTS ha aumentato la percentuale del 5% al 20% del numero degli associati). 

I lavoratori degli enti del terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi (art. 16, comma 1 del CTS).

Gli ETS per lo svolgimento delle proprie attività possono avvalersi di volontari, ma la attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall’ente del terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività espletata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, del CTS). 

LEGGI E MODULISTICA

CCNL-TERZO-SETTORE (.pdf)

L’assicurazione

L’assicurazione dei volontari

Gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontario, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima (art. 18, comma 1, del CTS).

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Gli obblighi assicurativi valgono sia per i volontari che svolgono attività in modo stabile sia per i volontari che svolgono attività in modo occasionale. 

È importante evidenziare che per motivi assicurativi solo i volontari che compaiono nel registro sono assicurati dall’ente per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività prestata e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio della stessa attività.

Nelle convenzioni ex art. 56 CTS tra gli enti del terzo settore e le amministrazioni pubbliche, gli oneri assicurativi sono a carico dell’amministrazione.

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