Costituirsi

In questa pagina troverai le prime indicazioni per dar vita ad un Ente del Terzo Settore, con particolare attenzione alle forme associative. Un percorso, passo dopo passo, per entrare nel mondo del volontariato.

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VOLETE DARE VITA A UN ENTE DI TERZO SETTORE?

Raggruppate almeno 7 persone che vogliano perseguire finalità condivise, senza scopo di lucro, e seguite questo iter

Scegliere la forma associativa

Esistono varie tipologie di associazioni a seconda del fine e degli obiettivi che i soci fondatori intendono perseguire.
Il D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha ridenominato le organizzazioni senza fini di lucro, definendole Enti di Terzo Settore (ETS), specificandone nell’art. 4 le tipologie:

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  • le organizzazioni di volontariato (OdV);
  • le associazioni di promozione sociale (APS);
  • gli enti filantropici (sia fondazioni che associazioni);
  • le imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
  • le reti associative;
  • le società di mutuo soccorso,
  • le associazioni (riconosciute o non riconosciute), le fondazioni (escluse quella di origine bancaria), gli altri enti di carattere privato (diversi dalle società) costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Tra le diverse tipologie di ETS, quelle in forma associativa sono sicuramente le più diffuse e si differenziano tra loro per alcuni aspetti peculiari:

  • Organizzazione di Volontariato (OdV): la caratteristica principale è quella di svolgere le attività previste dall’art.5 del Codice prevalentemente a favore di terzi (non ne possono quindi beneficiare i soci dell’associazione stessa), avvalendosi, per la gran parte, delle prestazioni dei volontari.
    Per la costituzione di una OdV occorrono minimo sette persone fisiche oppure tre organizzazioni di volontariato (se nel corso del tempo il numero degli associati divenisse inferiore al numero legale, questo può essere integrato entro un anno, altrimenti l’ODV sarà cancellata dal Registro Unico nazionale del terzo settore)
  • Associazione di Promozione Sociale (APS): la caratteristica principale è di perseguire le attività previste dall’art.5 del Codice prevalentemente a favore dei propri associati o familiari, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato degli associati.  Per costituire una APS occorrono minimo sette persone fisiche oppure tre associazioni di promozione sociale (se nel corso del tempo il numero degli associati divenisse inferiore al numero legale, questo può essere integrato entro un anno, altrimenti l’ODV sarà cancellata dal Registro Unico nazionale del terzo settore)
  • Altri Enti del Terzo Settore: esercitano in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per la costituzione non sono previsti limiti specifici

LEGGI E MODULISTICA

D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”
Acronimo ETS: “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni” (.pdf)

Assemblea costituente e costituzione degli organi

I soci fondatori si riuniscono in assemblea per dar vita alla nuova associazione e per redigere Atto Costitutivo e Statuto.
Nel corso dell’assemblea costituente vengono, inoltre, eletti e nominati gli organi dell’associazione.

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Sono organi INDISPENSABILI:

  • l’assemblea dei soci: organo sovrano, cui sono attribuiti i poteri decisionali e elettivi degli organi;
  • il consiglio direttivo: provvede alla gestione dell’associazione e svolge ogni relativa funzione che non sia espressamente riservata alle competenze dell’Assemblea. Viene eletto dall’assemblea in seduta ordinaria;
  • il presidente: rappresentante legale e responsabile di fronte a terzi. Può essere eletto dall’Assemblea o, in alternativa, dal Consiglio Direttivo.

Sono organi FACOLTATIVI:

  • il collegio dei probiviri: decide sulle eventuali controversie tra i soci e tra soci e associazione
  • il collegio dei revisori dei conti e l’organo di controllo: controllano la regolarità della gestione amministrativa e contabile.

N.B. Questi due organi diventano obbligatori quando l’attivo patrimoniale e il numero dei dipendenti superano le soglie soglia previste dagli art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Redazione atto costitutivo e statuto

La costituzione di un’associazione ETS avviene tramite scrittura privata. Per poter rendere pienamente operativa l’organizzazione e usufruire di tutti i benefici fiscali è necessario registrarla all’Agenzia delle Entrate.

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Tale scrittura privata prevede due atti fondamentali:

Lo Statuto è il documento contenente le regole della vita dell’associazione, le norme che disciplinano i rapporti tra gli associati e tra soci ed associazione stessa.
Lo statuto deve contenere i seguenti elementi:

  • denominazione dell’associazione;
  • sede legale;
  • durata dell’Ente
  • elenco dettagliato delle attività di interesse generale;
  • previsione dello svolgimento di attività diverse;
  • patrimonio;
  • norme sull’ordinamento interno, amministrazione e gestione dell’Ente
  • norme sull’amministrazione;
  • i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione;
  • gli organi sociali e loro funzionamento;
  • norme relative all’estinzione dell’ente;
  • norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo.

Lo Statuto deve essere firmato da tutti i soci presenti al momento della stipula.

L’Atto Costitutivo è il documento tramite il quale i soci fondatori, riuniti in assemblea, manifestano e sanciscono la loro volontà di associarsi per perseguire finalità condivise.
L’Atto Costitutivo deve contenere i seguenti elementi:

  • l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo nel quale è stata svolta l’assemblea;
  • gli estremi dei soci fondatori: nome, cognome, residenza, codice fiscale;
  • la denominazione dell’associazione e la forma giuridica;
  • la sede legale;
  • l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
  • la composizione del Consiglio Direttivo (numero e nomi componenti) eletto contestualmente all’assemblea di costituzione;
  • lo Statuto in allegato.

Anche l’Atto Costitutivo deve essere firmato, in calce, da tutti i soci presenti al momento della stipula.

In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

N.B. La costituzione può avvenire anche per atto pubblico, cioè innanzi ad un notaio. Questa procedura è facoltativa e si rende necessaria solo per alcuni particolari aspetti della vita associativa. Nel caso, ad esempio, si voglia richiedere la personalità giuridica o per partecipare ad alcune tipologie di procedure e bandi (in verità estremamente rari).

LEGGI E MODULISTICA

MODELLO ATTO COSTITUTIVO APS (.doc)
MODELLO ATTO COSTITUTIVO ODV (.doc)

MODELLO STATUTO APS (.doc)
MODELLO STATUTO ODV (.doc)

Registrazione atto costitutivo e statuto

Per ottenere la registrazione, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate del territorio in cui ha sede legale l’associazione, l’Atto Costitutivo e lo Statuto, in duplice copia originale e sottoscritti dai soci fondatori, e gli appositi moduli.

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Con la registrazione, la data di costituzione dell’associazione è certa e dimostrabile.

La registrazione, inoltre, è indispensabile per l’iscrizione al RUNTS e per poter usufruire dei benefici stabiliti dalle leggi di riferimento nazionali e regionali.

Ogni eventuale modifica allo Statuto va comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto previsto dall’art. 82 del d.lgs. 117/2017, tutti gli Enti del Terzo Settore sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo. All’Agenzia saranno dovuti solo i diritti di segreteria.

Inoltre, per le associazioni di volontariato Enti del Terzo Settore è prevista anche l’esenzione dell’imposta di registro.
(In caso di modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative, sono esentate dal pagamento dell’imposta di registro tutti gli ETS)

LEGGI E MODULISTICA

MODULO Richiesta registrazione Atto Costitutivo e Statuto (.pdf)

MODULO Pagamento Registrazione (.pdf) Istruzioni per la compilazione (.pdf)

Richiesta Codice Fiscale

Contestualmente alla registrazione, l’Agenzia rilascia il codice fiscale dell’associazione. È necessario, però, consegnare l’apposito modulo scegliendo il codice di attività più idoneo alla mission dell’associazione.

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Il Codice Fiscale è essenziale per essere riconosciuti “fiscalmente” e per svolgere tutte le attività. 

Il codice fiscale è aspetto differente dalla Partita IVA, necessaria per lo svolgimento di attività economica di natura commerciale e attivabile nei casi consentiti e per specifiche attività.

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Domanda attribuzione Codice Fiscale (.pdf) Istruzioni per la compilazione (.pdf)[

Iscrizione al registro unico nazionale terzo settore (RUNTS)

L’iscrizione al RUNTS avviene per via telematica, collegandosi al sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali dedicato al Registro Unico (per assistenza nella procedura di iscrizione si suggerisce di contattare gli Uffici del Csv Basilicata).

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Per la richiesta di iscrizione, che deve essere attivata dal rappresentante legale dell’associazione, sarà necessario compilare i campi del modulo, nei quali vengono richieste specifiche informazioni sull’associazione. Indicando, in particolare, una delle sette sezioni del Registro in cui iscrivere l’associazione, scegliendo tra:

  • Organizzazioni di volontariato (ODV)
  • Associazioni di promozione sociale (APS)
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali (comprese le cooperative sociali)
  • Reti associative
  • Società di mutuo soccorso
  • Altri Enti del Terzo Settore

Terminata la compilazione, sarà possibile passare al caricamento dei documenti richiesti: gli allegati obbligatori sono l’ultimo bilancio, lo statuto e l’atto costitutivo, i quali devono essere presentati in formato PDF/A (un formato particolare di PDF che garantisce la leggibilità e immodificabilità a lungo termine dei documenti)

Una volta inviata la richiesta di iscrizione, bisogna attendere l’invio della ricevuta da parte dell’ufficio competente. Una volta arrivata, questa dovrà essere firmata digitalmente e nuovamente inoltrata all’ufficio. Al termine della procedura, si riceverà una email PEC di conferma dell’avvenuta iscrizione.

N.B. al momento della richiesta di iscrizione al RUNTS, è fondamentale essere in possesso di:

  • PEC dell’ente (posta elettronica certificata);
  • Firma digitale e SPID del legale rappresentante;
  • IBAN del conto dell’associazione: al momento dell’iscrizione andrà inserito l’IBAN così da poter ricevere il 5×1000.

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Compilazione e trasmissione modello EAS

Gli enti associativi di nuova costituzione devono presentare il modello EAS entro il termine di 60 giorni dalla data di costituzione (Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009), mentre gli enti già costituiti hanno l’obbligo di ripresentare nuovamente il modello nel caso sopraggiungano delle variazioni dei dati comunicati in precedente secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

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I soggetti obbligati possono comunicare direttamente i dati tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite un CAF o un commercialista abilitato. Nel caso di ritardo l’ente può sanare la sua posizione tramite l’istituto della remissione in bonis presentando il modello entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale e versando la sanzione di 250 euro, a condizione che la violazione non sia stata contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte degli enti accertatori. 

Gli ETS iscritti al RUNTS non sono tenuti alla presentazione del modello EAS (art. 94, comma 4, CTS), dal momento che l’Amministrazione finanziaria esercita autonomamente il controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli 8, 9, 13, 15, 23, 24, nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste in favore di questi enti, avvalendosi dei poteri istruttori fissati dagli artt. 32 e 33 del DPR n. 600/1973 e dagli artt. 51 e 52 del DPR n. 633/1972 (art- 94, comma 1, CTS). E in presenza di violazioni disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all’ente in ragione dell’iscrizione nel registro unico nazionale.

Sono inoltre esonerati dalla presentazione del modello EAS le Onlus, le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla l. 398/1991, le associazioni e le società sportive dilettantistiche. 

MODELLO EAS (.pdf)

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE (.pdf)[

Riconoscimento della Personalità Giuridica

Una volta costituita, l’associazione ETS potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.
La personalità giuridica è una caratteristica facoltativa dell’ente e determina una responsabilità economica limitata al solo patrimonio dell’ente (nelle associazioni non riconosciute, invece, la responsabilità economica ricade sia sul patrimonio dell’associazione, sia su quello del Presidente). 

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Le associazioni e fondazioni del terzo settore possono acquistare la personalità giuridica contestualmente all’iscrizione al RUNTS o in un momento successivo, sempre attraverso il competente ufficio del Registro Unico.

L’associazione per presentare domanda di riconoscimento deve:

  • avere un patrimonio (minimo 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni)
  • essere stata costituita tramite atto pubblico (ovvero alla presenza di un notaio, che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie)
  • presentare una dettagliata documentazione con una perizia giurata che attesta la consistenza del patrimonio e la sua relazione con le attività che l’associazione svolge

Il notaio che riceve l’atto costitutivo dell’ETS, dopo aver eseguito tutte le verifiche necessarie, deposita l’atto costitutivo dell’associazione presso l’ufficio competente del Runts, richiedendone l’iscrizione. In tal modo, l’ETS sarà iscritta nel registro con la specifica del possesso della personalità giuridica.

N.B. Se il patrimonio minimo diminuisce di oltre un terzo, il consiglio direttivo deve convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo. Se ciò non dovesse essere possibile, sarà necessario valutare la trasformazione, oppure la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

LEGGI E MODULISTICA

Non dimenticare di formare i volontari, è importante!

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