L’art. 119 del Decreto Rilancio stabilisce che gli enti non profit possono accedere al Superbonus, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Gli enti non profit a cui è rivolta la misura sono:
- Le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei rispettivi registri;
- Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro Coni, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per poter usufruire del bonus fiscale è necessario che l’intervento consegua i risultati imposti dalla normativa in termini o di efficienza energetica o di tenuta antisismica.
Per cui spetta per interventi (“trainanti”):
- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione
- antisismici e di riduzione del rischio sismico.
Poi ci sono anche altri tipi di interventi (“trainati”):
- le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.
Chi ne fosse interessato, può far riferimento alla sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.
