Scadenza Modello EAS

Entro il 31 marzo 2022, gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche fiscalmente rilevanti intervenute nel corso del 2021, utilizzando l’apposito Modello EAS. Tale modello va presentato all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica,  entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche intercorse nell’anno precedente.

Ricordiamo che le Organizzazioni di volontariato NON sono soggette a tale obbligo.

Per gli altri ENTI, invece, obbligati alla redazione di tale modello, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, NON devono essere comunicate le variazioni relative:

  • alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita iva);
  • all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione NON deve ripresentare il modello Eas.

Se invece nel corso del 2021 sono variati uno o più degli altri dati riportati, questo dovrà essere ripresentato entro il 31 marzo 2022 dai soggetti obbligati: gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione); gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.

Alcuni casi di variazioni che comportano la ripresentazione del modello Eas sono, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita iva.

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