Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 30 gennaio 2025 n. 18, in attuazione della legge 213/2023, stabilisce le modalità attuative e operative delle polizze assicurative per gli eventi calamitosi e catastrofali.
All’art. 1 del decreto n. 18 del 2025 si intende per assicurato l’impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’art. 2135 codice civile, per le quali resta fermo il principio stabilito sul Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali alle produzioni agricole (art. 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Rientrano nell’obbligo di stipulare la polizza assicurativa (per cui è prevista l’iscrizione presso il Registro delle imprese) alcune tipologie di enti del terzo settore:
- le imprese sociali e le cooperative sociali.
Invece, tutti gli altri enti del terzo settore (APS, ODV e ETS) non sono tenuti ad iscriversi al REA per cui sono esclusi da tale obbligo.
E’ utile precisare che le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, oltre che nel registro unico nazionale del terzo settore, sono soggette all’obbligo dell’iscrizione al Registro delle Imprese poiché esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
La polizza assicurativa copre i danni da eventi (alluvione, inondazione, esondazione, sisma e frana) causati ai terreni, immobili, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Non sono coperti i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo, i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti, i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Il premio assicurativo è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Per ulteriori informazioni, è comunque possibile rivolgersi all’area consulenza del CSV di Basilicata ai numeri 0971 274477 – 0835 346167.