A decorrere dal 01 gennaio 2025 entrano in vigore le modifiche introdotte dal Decreto-legge n. 146 del 2021 in materia di imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n. 633/1972), a seguito di una procedura di infrazione elevata dalla Commissione Europea per un mancato allineamento tra le norme comunitarie e le norme italiane.
E’ importante precisare subito che le modifiche del regime Iva non riguardano le associazioni che non svolgono attività commerciale, per cui gli enti che percepiscono entrate di tipo istituzionali come, quote associative, erogazioni liberali, 5 per mille, lasciti testamentari, contributi pubblici e privati che non abbiano natura di corrispettivo, possono continuare a operare con il codice fiscale senza aprire la partita Iva.
Invece, gli enti di tipo associativo (APS, altri enti associativi del terzo settore, ASD, etc.) che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi in favore dei propri associati o partecipanti dovranno aprire la partita Iva dal momento che queste attività saranno ritenute rilevanti a far data dal 01 gennaio 2025.
Di seguito i punti salienti del Decreto-legge.
- Con queste modifiche alcune attività di seguito indicate che, prima della riforma erano considerate non commerciali e dunque escluse dal campo di applicazione dell’iva, con l’entrata in vigore di queste nuove disposizioni le medesime attività saranno considerate commerciali e divengono rilevanti ai fini Iva, anche se a queste operazioni non si dovrà applicare l’iva in fattura.(E’ importante ricordare che le operazioni esenti pur non comportando l’applicazione dell’imposta fanno sorgere obblighi formali di fatturazione, dichiarazione, numerazione, conservazione e liquidazione, e l’espletamento di esse limita la detraibilità dell’imposta sugli acquisti e sulle importazioni).
- Vengono considerate operazioni rilevanti ai fini Iva anche se non comportano l’applicazione dell’imposta, le seguenti attività ex art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972:
– le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali a soci, associati o partecipanti, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali verso pagamento di corrispettivi specifici da parte di associazione politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona;
– le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche organizzate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate al loro esclusivo profitto;
– la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli indigenti da parte di associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 3, comma 6, lettera e) della legge n. 287/1991, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.
– le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività.
Le suddette attività sono considerate esenti dall’imposta a condizione che le associazioni interessate abbiano inserito nell’atto costitutivo e nello statuto, il divieto di distribuzione degli utili, l’obbligo di devoluzione del patrimonio, l’obbligo di redigere e approvare annualmente il bilancio, il divieto di trasmissibilità della quota associativa, la disciplina uniforme del rapporto associativo e la eleggibilità libera degli organi amministrativi (art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972).
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’area consulenza del CSV di Basilicata ai numeri 0971/274477 – 0835/346167.
