Obbligo pubblicazione contributi pubblici ricevuti

Il 30 giugno scade l’obbligo per gli enti non profit di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente e che siano pari o superiori a 10mila euro.

L’esercizio finanziario precedente coincide con il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

L’obbligo si applica a associazioni, fondazioni e Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:

E’ bene precisare che le somme ricevute a titolo di 5 per mille non sono da considerare nei contributi pubblici disciplinati dalla legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel “plafond” dei 10mila euro.

Sono inoltre soggette all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

L’obbligo si applica anche alle Onlus: E’ bene ricordare che l’obbligo riguarda anche le onlus, in quanto la normativa Onlus è stata soppressa dal codice del Terzo settore, ma diventerà effettiva solo a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale per gli Ets.

Le informazioni da pubblicare sono:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
  4. data di incasso;
  5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

La pubblicazione deve esser fatta sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”.
Le organizzazioni che non hanno il sito internet possono utilizzare la pagina Facebook dell’ente.
Qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

La mancanza di pubblicazione prevede una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. 
Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

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