Novità in ambito 5 per mille

E’ stato pubblicato, il 17 settembre scorso, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, che disciplina modalità e termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonchè modalità’ e termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

La novità è che il 5×1000 potrà essere destinato al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Per cui gli enti del terzo settore dovranno dichiarare, in sede di iscrizione al Runts, di volersi accreditare anche ai fini dell’accesso al contributo del cinque per mille.
Ovviamente in attesa della istituzione del Runts, la possibilità di partecipare al riparto sarà riservata solo a organizzazioni di volontariato, onlus e associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte negli attuali registri tenuti dalle Regioni e dalla Agenzia delle Entrate.

I beneficiari del contributo saranno obbligati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto che indichi “in modo chiaro e trasparente” la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite da inviare all’amministrazione accreditante per il controllo.

In caso di ricevimento di contributi inferiori ai 20.000 euro non saranno tenuti all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti e detenuti dal sodalizio ricevente.

Il rendiconto dovrà indicare le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni o servizi, dettagliate per singole voci di spesa, “con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario” nonché gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Il rendiconto dovrà essere pubblicato entro trenta giorni dalla ultima prevista per la compilazione anche sul sito internet della associazione.

Viene data, infine, una specifica circa la possibilità di destinare il contributo anche a “sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni che siano affiliate agli enti di promozione sportiva” nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, o di avviamento alla pratica sportiva a favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.