23 Giu Modello Eas: comunicazione variazioni anno 2019
Si ricorda che il 30 giugno 2020 le associazioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate eventuali variazioni intervenute nel corso del 2019 relativamente ai modelli Eas.
Alcuni casi di variazioni che comportano la ripresentazione del modello Eas sono:
- Rinnovo della composizione del consiglio direttivo dell’associazione;
- L’eventuale apertura della partita IVA;
- Attività di carattere commerciale rispetto al primo modello Eas presentato;
Sono tenute a compilare e trasmettere le variazioni tramite modello Eas solo:
- le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica), che svolgono solo attività istituzionale limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
- le associazioni non riconosciute che svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);
- le associazioni non riconosciute che svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente non è infatti tenuta a presentarlo).
Sono escluse dall’invio di tale modello:
- le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri delle Regioni e delle Province autonome, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995;
- le Onlus, iscritte all’Anagrafe Unica dell’Agenzia delle Entrate;
- le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime 398;
- le associazioni sportive dilettantistiche (Asd)che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.
Sono invece tenute alla compilazione parziale del modello, compilando il primo riquadro, contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26):
- le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri delle Regioni e delle Province autonome;
- le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o provinciali che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al Dm 25 maggio 1995;
- le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture.
Per eventuali altri chiarimenti, è possibile contattare i consulenti del CSV Basilicata ai numeri 0971274477 – 0835346167.
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