La modifica dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore introduce alcune novità rilevanti per gli ETS.Tra queste ci sono l’innalzamento del limite dimensionale da 200.000,00 a 300.000,00 euro e il restringimento della platea dei destinatari ai soli ETS privi di personalità giuridica.
L’aumento del limite dimensionale consente ad un numero maggiore di enti privi di personalità giuridica di optare per una rendicontazione semplificata, mentre la previsione di esclusione degli enti dotati di personalità giuridica per i quali diventa obbligatoria la redazione del bilancio in forma ordinaria garantisce agli associati e ai creditori la conoscibilità della consistenza del patrimonio e della capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
E’ importante precisare che il ricorso al rendiconto per cassa è soltanto una facoltà riconosciuta agli enti ma che non impedisce agli amministratori di redigere il bilancio nella forma ordinaria ex art. 13, comma 1, del CTS, qualora lo ritengano maggiormente adeguato alle caratteristiche ed esigenze dell’ente (nota MLPS n. 17146 del 2022).
Altra novità introdotta con la l. 104/2024 riguarda la possibilità riconosciuta a tutti gli ETS, con entrate non superiori a 60.000,00 di utilizzare un rendiconto per cassa ancora più semplificato in cui le entrate e le uscite sono indicate in forma aggregata.
Il nuovo modello di rendiconto dovrà definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per cui la disposizione non è immediatamente applicabile.
I nuovi limiti dimensionali trovano applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 104/2024 (03 agosto 2024), in ragione della estrema onerosità gestionale del passaggio da un regime contabile all’altro in corso di esercizio.
Dunque, rispetto agli enti il cui esercizio finanziario coincida con l’anno solare, la nuova disciplina si applica a partire dal bilancio relativo al 2025, con riferimento alle voci di bilancio afferente all’esercizio 2024, ovvero se un ente realizza nell’anno 2024 componenti economiche non superiori ad € 300.000,00.
Invece rispetto agli enti il cui esercizio finanziario non coincida con l’anno solare e inizi ad esempio il 01 settembre, o comunque sia successiva al 3 agosto 2024 data di entrata in vigore della disposizione, le nuove disposizioni si applicano già a partire dal bilancio 2024-2025, tenendo conto delle risultanze di bilancio 2023-2024.
Infine, per gli ETS il cui esercizio abbia avuto inizio il 01 luglio, i nuovi limiti si applicano a partire dal bilancio 2025-2026 avendo come riferimento le risultanze tratte dal bilancio di esercizio 2024-2025, dal momento che le disposizioni in esame sono entrate in vigore in data successiva all’apertura dell’esercizio 2024-2025.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’area consulenza del CSV di Basilicata ai numeri 0971 274477 – 0835 346167.
