Innalzati parametri nomina organo di controllo e revisore legale dei conti

Con la modifica al codice del terzo settore introdotta con la l. 104/2024, sono stati aumentati sensibilmente i parametri per la nomina dell’organo di controllo (ex art. 30 del CTS) e per la nomina del revisore legale dei conti (ex art. 31 del CTS), applicabili dal 3 agosto 2024.

Di conseguenza, le associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore devono dotarsi del controllo interno se per due esercizi consecutivi siano superati almeno due dei seguenti parametri:

150.000,00 (anteriforma 110.000,00) euro di attivo patrimoniale;

300.000,00 (anteriforma 220.000,00) euro di entrate;

sette lavoratori (anteriforma cinque) dipendenti.

Il suddetto obbligo viene meno nel momento in cui per due esercizi consecutivi i limiti descritti non vengono superati (art. 30, comma 2 e 3, CTS).

Per le fondazioni la nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria, invece per le associazioni l’obbligo è condizionato al verificarsi del superamento dei paramenti sopra indicati.

Anche i parametri per la nomina del revisore legale dei conti sono stati aumentati, con la riforma le fondazioni e le associazioni riconosciute o non riconosciute devono dotarsi del revisore legale se per due esercizi consecutivi siano superati almeno due dei seguenti limiti:

1.500.000,00 (anteriforma 1.100.000,00) di attivo patrimoniale;

3.000.000,00 (anteriforma 2.200.000,00) euro di entrate comunque denominate;

20 lavoratori (anteriforma 12) dipendenti.

Le fondazioni e le associazioni possono incaricare l’organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti, con previsione collocata all’interno dello statuto (art. 30, comma 6, e 31, comma 1, CTS).
In tal caso l’organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. La nomina del revisore legale è obbligatoria per questi enti soltanto in presenza del superamento dei parametri sopra descritti.

Di recente il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la circolare del 22.12.2023, ha osservato che l’avvenuta nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale al momento in cui l’ufficio riscontri il superamento dei parametri o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell’ufficio, saranno valutati positivamente, ai fini della permanenza nel RUNTS, anche qualora essi risultino comunque tardivi rispetto al verificarsi dell’evento da cui scaturisce l’obbligo.

Diversamente, il mancato adeguamento entro il termine assegnato, senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, porterà a un eventuale provvedimento di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell’articolo 50 del Codice e degli articoli 23, comma1, lettera d) e 24 del D.M. n. 106/2020.

Si invita, pertanto, a seguire in maniera scrupolosa le indicazioni del Ministero e a nominare tempestivamente l’organo di controllo e/o il revisore legale.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’area consulenza del CSV di Basilicata ai numeri 0971 274477 – 0835 346167.

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