ETS: obbligo nomina organo di controllo e revisore legale in base a criteri specifici

Le fondazioni iscritte al RUNTS hanno l’obbligo di nominare l’organo di controllo indipendentemente dalle entrate, dall’attivo patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati. Diversamente, le associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore sono obbligate a dotarsi del controllo interno qualora per due esercizi consecutivi siano superati almeno due dei seguenti parametri:
–  110.000,00 euro di attivo patrimoniale,
– 220.000,00 euro di entrate
– 5 lavoratori dipendenti.
Tale obbligo viene meno nel momento in cui per due esercizi consecutivi i limiti descritti non vengono superati (art. 30, comma 2 e 3, CTS).

Per le fondazioni la nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria, invece per le associazioni l’obbligo è condizionato al verificarsi del superamento dei paramenti sopra indicati.

E’ importante ricordare che l’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Inoltre, competono le verifiche antiriciclaggio, il monitoraggio delle finalità, il rispetto dei limiti allo svolgimento delle attività diverse, sulla raccolta fondi, sull’effettivo svolgimento delle attività di interesse generale.

Invece, la nomina del revisore legale è imposta alle fondazioni e associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, quando per due esercizi consecutivi siano superati almeno due dei seguenti limiti:
– 1.100.000,00 di attivo patrimoniale,
– 2.200.000,00 euro di entrate comunque denominate
– 12 lavoratori dipendenti.
Le fondazioni e le associazioni possono incaricare l’organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti, con previsione collocata all’interno dello statuto (art. 30, comma 6, e 31, comma 1, CTS).
In tal caso l’organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. La nomina del revisore legale è obbligatoria per questi enti soltanto in presenza del superamento dei parametri sopra descritti.

Di recente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite la circolare del 22.12.2023 ha osservato che l’avvenuta nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale al momento in cui l’ufficio riscontri il superamento dei parametri o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell’ufficio saranno valutati positivamente, ai fini della permanenza nel RUNTS, anche qualora essi risultino comunque tardivi rispetto al verificarsi dell’evento da cui scaturisce l’obbligo.
Diversamente, il mancato adeguamento entro il termine assegnato, senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell’articolo 50 del Codice e degli articoli 23, comma1, lettera d) e 24 del D.M. n. 106/2020.

Si invita a seguire in maniera scrupolosa le indicazioni del Ministero e di nominare tempestivamente l’organo di controllo e/o il revisore legale.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’area consulenza del CSV di Basilicata ai numeri 0971 274477 – 0835 346167.

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