Decreto crescita: novità su trasparenza per le erogazioni pubbliche agli Enti no profit

Nell’art. 35 del decreto legge n. 34/2019 “decreto crescita“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, è stata introdotta una riformulazione della disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nella legge n. 124/2017 (scadenza adempimenti il 28 febbraio 2019).

La nuova formulazione disciplina separatamente gli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute a cui sono tenuti, da un lato, associazioni, fondazioni, onlus (e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri di cui al decreto legislativo n. 286/1998) e dall’altro le imprese di cui all’articolo 2195 del codice civile.

Come nella formulazione originaria, l’obbligo rimane in capo agli enti e alle società controllate dalle amministrazioni dello Stato che effettuano erogazioni pubbliche.
E il comma 127 fissa la soglia di 10 000 euro, al di sotto della quale gli obblighi non trovano applicazione.

La nuova normativa chiarisce l’insieme di vantaggi economici oggetto degli obblighi di trasparenza per associazioni, fondazioni, onlus, cooperative sociali e imprese.

Oggetto degli obblighi di trasparenza sono le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, “non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nonché dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013, nell’esercizio finanziario precedente.

Viene quindi confermato che il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).
Al tempo stesso, il nuovo testo contiene alcune precisazioni che risolvono i maggiori dubbi interpretativi generati dalla precedente formulazione.

La prima importante novità è che sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).
La disciplina di trasparenza della legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa. Si tratta di un importante miglioramento, che rende gli obblighi di trasparenza meglio focalizzati.

La seconda novità consiste nel chiarire che gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

La nuova formulazione precisa che l’obbligo riguarda le somme “effettivamente erogate” ai beneficiari nell’esercizio finanziario precedente, dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, che includono tra l’altro le società a controllo pubblico non quotate.

Utilizzando l’espressione “effettivamente erogate”, la nuova formulazione indica chiaramente che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa.
Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.

Il termine entro il quale va adempiuto l’obbligo, che la disciplina precedente fissava al 28 febbraio, ora è fissato al 30 giugno di ogni anno.

Altre importanti novità riguardano il regime sanzionatorio.
Anzitutto il nuovo comma 125-ter precisa che l’inosservanza degli obblighi di trasparenza comporta sanzioni sia per i soggetti di cui al comma 125 (associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali) sia per quelli di cui al comma 125-bis (imprese).
Si tratta di una svolta rispetto alla precedente disciplina che, secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato, escludeva l’applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte dei soggetti caratterizzati dall’assenza del fine di lucro.

Inoltre, rispetto alla precedente formulazione che prevedeva come sanzione la restituzione delle somme ricevute, si stabilisce che la sanzione in caso di inosservanza degli obblighi è pari all’1 per cento degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro.
Solo qualora l’inosservanza perduri oppure il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato per l’ottemperanza, il comportamento è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ricevute entro i successivi tre mesi.

Viene altresì chiarito che il soggetto competente ad irrogare la sanzione è l’amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.

Infine, è rinviato al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale l’inosservanza degli obblighi comporta l’irrogazione della sanzione.

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