Contributi pubblici al non profit: prossimità della scadenza

Al 30 giugno 2020 è fissata la scadenza per la pubblicazione obbligatoria dei contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente. L’obbligo scatta solo nel momento in cui l’ammontare dei contributi sia pari o superiore a 10.000 euro.

L’obbligo riguarda associazioni, fondazioni e Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:

L’obbligo interessa anche le associazioni di protezione ambientale e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Le informazioni per la pubblicazione devono essere pubblicate in modo schematico:

  1. la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  2. la denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  3. la somma incassata (per ogni singolo rapporto);
  4. la data di incasso;
  5. la causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come liberalità oppure come contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente).

Tale pubblicazione va pubblicata sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. La Circolare ministeriale ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina Facebook dell’ente.
Qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

Trattandosi di un obbligo, la mancata pubblicazione comporta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione.
Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

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