Comunicazione titolare effettivo

Le Associazioni riconosciute e le fondazioni possono comunicare i dati del titolare effettivo fino al 19 settembre 2024.

Questo è il nuovo termine che il Consiglio di Stato, con la delibera n. 1852 del 2024, ha individuato dopo aver sospeso l’esecutività della sentenza n. 6849/2024 del TAR Lazio.

I dati e le informazioni devono essere trasmessi in modo telematico al registro dell’imprese della Camera di commercio territorialmente competente.
Per eseguire tale adempimento è necessario essere in possesso di SPID (o carta d’identità elettronica), firma digitale e indirizzo di posta certificata dell’ente.

Invece, le imprese e le persone giuridiche private costituite successivamente al 9 ottobre 2023 devono adempiere agli obblighi di comunicazione entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (Registro Imprese, RUNTS).
Anche le variazioni dei dati e delle informazioni devono essere comunicate entro trenta giorni dal compimento dell’atto che da luogo alla variazione.
Ed entro dodici mesi dalla prima comunicazione dei dati o dall’ultima comunicazione della loro variazione, i soggetti obbligati provvedono alla conferma dei dati e delle informazioni.
I dati e le dichiarazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

In sintesi, le associazioni e le fondazioni devono fornire i dati identificativi e la cittadinanza del titolare effettivo, il codice fiscale, la denominazione dell’ente, la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente e l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Inoltre, la comunicazione deve contenere la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

L’istanza può essere inviata personalmente dal rappresentante legale mediante il sistema di compilazione “DIRE” (oppure mediante altro sistema di comunicazione) oppure può rivolgersi ad un CAF o a un commercialista abilitato, ma la pratica deve essere sempre firmata digitalmente dal soggetto titolare obbligato al deposito.
La Camera di Commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 2630 del codice civile. La sanzione per omessa o tardiva comunicazione varia da 103 euro a 1.032 euro, ridotta di un terzo se l’adempimento avviene entro 30 giorni dal termine previsto.

Per qualsiasi altra informazione, è possibile rivolgersi all’area consulenza del CSV di Basilicata telefonando ai numeri tel. 0971 274477 – 0835 346167.

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