Entra in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021 che dispone l’obbligatorietà della comunicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati relativi a tutte le EROGAZIONI LIBERALI ricevute da parte di persone fisiche (Gazzetta Ufficiale, 16 febbraio 2021). La comunicazione diventa obbligatoria a partire dal 2022 per gli enti del Terzo settore, con entrate di bilancio superiori a 1 milione di Euro, che abbiano ricevuto nel 2021 donazioni da persone fisiche.
A partire dal 2023 l’obbligo della comunicazione telematica si applicherà invece a tutti gli enti del Terzo settore che abbiano entrate superiori a 220.00 Euro.
La previsione di comunicare le donazioni detraibili ricevute da persone fisiche all’Agenzia delle Entrate per alcuni enti non profit è stata introdotta con DM 30.01.2018 ed era prevista come facoltativa e sperimentale per i primi tre anni, ovvero fino alla comunicazione 2021 relativa alle donazioni ricevute nel 2020.
Inizialmente quindi questo obbligo era previsto entro il 16 marzo, solo in via facoltativa, solo per associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Essendo la disposizione facoltativa non erano ovviamente previste sanzioni per la mancata comunicazione da parte degli enti.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate era prevista una sezione apposita per la comunicazione.
I soggetti, oggi, tenuti alla comunicazione sono:
– le ONLUS, anche di diritto, quindi anche le organizzazioni di volontariato iscritte (ODV)
– le associazioni di promozione sociale iscritte (APS)
– le fondazioni
– le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Le donazioni da trasmettere saranno ovviamente solo quelle detraibili e quindi quelle effettuate in denaro e tramite banca o ufficio postale o altri sistemi di pagamento tracciabili.
