Nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la legge del 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del cosiddetto dl “Proroga termini” (dl. n. 202/2024) che è intervenuta con una proroga al 2027 del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.
In sede di conversione in legge, si è intervenuti, infatti, sul Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, prorogandolo fino al 2027 e fissando l’ammontare dei contributi, concessi sotto forma di credito di imposta, per i versamenti effettuati a suo sostegno da parte delle fondazioni di origine bancarie (l’art. 20-bis del “Proroga termini” interviene sull’art. 1, comma 394 della Legge di Bilancio 2015, e quindi legge n. 208/2015).
Tali contributi sono fissati a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Essi non potranno essere più ceduti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi e saranno soggetti alla tassa di registro.
Inoltre, l’art. 20-bis modifica anche le procedure per la concessione dei contributi. In particolare, le Fondazioni dovranno trasmettere entro il 30 aprile all’Acri (Associazione di Fondazioni e di casse di risparmio S.p.a.) le delibere di impegno irrevocabile per il versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate. Entro i successivi 20 giorni l’Acri trasmetterà all’Agenzia delle entrate l’elenco delle Fondazioni finanziatrici. Sarà quindi cura del Direttore dell’Agenzia dell’entrate, entro i successivi 30 giorni, comunicare alle Fondazioni il credito d’imposta ad esse attribuito.