Titolare effettivo, l’obbligo vale anche per il Terzo settore?

Scadenza 11 dicembre 2023
E’ stato pubblicato, in Gazzetta ufficiale, il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023 contenente la procedura con cui comunicare il “titolare effettivo” alla Camera di commercio territorialmente competente.

Come è noto tra le persone giuridiche rientrano le associazioni riconosciute, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche (decreto Presidente della Repubblica 10.02.2000 n. 361; decreto antiriciclaggio d.lgs. 231/2007 e decreto ministeriale n. 55/2022), non sono contemplati gli enti del terzo settore che acquistano la personalità giuridica mediante la nuova iscrizione al RUNTS regolata dall’art. 22 del CTS.
Tuttavia, non si può escludere a priori l’applicazione di tale obbligo anche per questi enti, e per evitare di incorrere nelle sanzioni pecuniarie per omessa o ritardata comunicazione, si consiglia agli enti del terzo settore dotati di personalità giuridica di provvedere alla comunicazione entro l’11 dicembre 2023.

I dati e le informazioni devono essere, infatti, trasmessi in modo telematico al registro dell’imprese della Camera di commercio territorialmente competente.
Per eseguire tale adempimento è necessario essere in possesso di SPID (o carta d’identità elettronica), firma digitale e indirizzo di posta certificata dell’ente.

Invece, le imprese e le persone giuridiche private costituite successivamente al 9 ottobre 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni), devono adempiere agli obblighi di comunicazione entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (Registro Imprese, RUNTS).

E’ utile ricordare che anche le variazioni dei dati e delle informazioni devono essere comunicate entro trenta giorni dal compimento dell’atto che da luogo alla variazione.
Ed entro dodici mesi dalla prima comunicazione dei dati o dall’ultima comunicazione della loro variazione, i soggetti obbligati provvedono alla conferma dei dati e delle informazioni.
I dati e le dichiarazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.
Si intende per titolare effettivo il fondatore, il beneficiario e il titolare di rappresentante legale, direzione e amministrazione.

In sintesi, le associazioni e le fondazioni devono fornire i dati identificativi e la cittadinanza del titolare effettivo, il codice fiscale, la denominazione dell’ente, la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente e l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Inoltre, la comunicazione deve contenere la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

L’istanza può essere inviata personalmente dal rappresentante legale mediante il sistema di compilazione “DIRE” (oppure mediante altro sistema di comunicazione), e utilizzando un apposito account Telemaco per l’invio dei dati e informazioni.
In alternativa l’ente può rivolgersi ad un CAF o un commercialista abilitato, ma la pratica deve essere sempre firmata digitalmente dal soggetto titolare obbligato al deposito. 

La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 2630 del codice civile.
La sanzione per omessa o tardiva comunicazione varia da 103 euro a 1.032 euro, ridotta di un terzo se l’adempimento avviene entro 30 giorni dal termine previsto.

Per qualsiasi altra informazione rivolgersi all’area consulenza del CSV di Basilicata: tel. 0971 274477 – 0835 346167.

 

 

 

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