Scadenza Modello Eas

Entro il 31 marzo 2025 alcune specifiche associazioni non riconosciute (esclusi dall’obbligo gli Ets, le Onlus, le pro-loco e le associazioni e le società sportive dilettantistiche) devono presentare il modello Eas.

Sono esonerate quindi:

  • ETS
  • Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla legge 398/1991;
  • associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd): queste sono state esonerate dall’invio del modello Eas a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 39 del 2021 (art.6, comma 6-bis).

Gli enti che si costituiscono con l’intenzione di diventare Ets è preferibile presentino il modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione (termine disposto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009) poiché tra quest’ultima e l’iscrizione al Runts potrebbero passare anche più dei 60 giorni normalmente previsti dalla normativa.

Possono limitarsi alla compilazione parziale del modello Eas gli enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche.

Gli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:

  • svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
  • svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio, corsi di formazione rivolti ad essi);
  • svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente è un ente commerciale e non è quindi tenuta a presentare il modello Eas).

Il mancato invio del Modello determinerà la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi.
I soggetti obbligati possono comunicare direttamente i dati tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite un CAF o un commercialista abilitato.
Nel caso di ritardo l’ente potrà sanare la sua posizione tramite l’istituto della remissione in bonis presentando il modello entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, cioè entro il 30 settembre 2025, e versando la sanzione di 250 euro, a condizione che la violazione non sia stata contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte degli enti accertatori.

Per maggiori dettagli, si rimanda all’articolo di Cantiere Terzo Settore.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’area consulenza del CSV di Basilicata al numero 0971 274477.

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