Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale hanno l’obbligo di aggiornare, nel RUNTS, numero di associati, volontari e di eventuali lavoratori, entro il 30 giugno 2025, con riferimento dei dati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Le ODV sono ETS costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 organizzazione di volontariato. Se, successivamente alla costituzione, il numero degli associati diviene inferiore a quello legale, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione è cancellata dal registro (art. 32, comma 1 e 2, d.lgs. 117/2017).
Le APS sono ETS costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 associazioni di promozione sociale.
Se, successivamente alla costituzione, il numero degli associati diviene inferiore a quello legale, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione è cancellata dal registro (art. 35, comma 1 e 2, d.lgs. 117/2017).
Il codice del terzo settore ha, infatti, stabilito, nei confronti di ODV e APS, l’obbligo di osservare il numero legale minimo di 7 associati persone fisiche o di 3 persone giuridiche, sia nella fase della costituzione sia durante la vita dell’ente.
Nel caso in cui il numero degli associati dovesse scendere successivamente alla costituzione, l’ente è tenuto ad aggiornare l’informazione al Runts entro 30 giorni dal verificarsi di tale riduzione e a reintegrare il numero minimo entro un 1 anno, in mancanza l’ente sarà cancellato dal RUNTS.
Per cui i dati relativi agli associati, ai volontari e ai dipendenti devono essere aggiornati entro il 30 giugno 2025 sulla piattaforma del RUNTS, mediante una pratica di variazione.
Il numero di associati persone fisiche deve essere aggiornato nella sottosezione Dati ente alla voce N. soci (persone fisiche), invece, il numero di associati enti giuridici nella sottosezione “Compagine sociale – persone non fisiche”.
Sono previsti, altresì, a carico di questi particolari enti, alcuni limiti alle prestazioni di lavoro autonomo e subordinato, il cui numero nelle ODV non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (art. 33, comma 1, d.lgs. 117/2017) e nelle APS non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati (art. 36, comma 1, d.lgs. 117/2017).
Questo rapporto dipendente/volontario e dipendente/volontario/associato tiene conto delle caratteristiche che contraddistinguono i due modelli di organizzazione in esame, per cui le ODV e le APS nell’espletamento delle attività di interesse generale si avvalgono in modo prevalente dell’apporto degli associati volontari.
Il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, dei volontari iscritti nel registro dell’ente e dei volontari va modificato nella sottosezione “Numero forza lavoro e volontari non occasionali”.
Ricordiamo che per poter accedere alla piattaforma RUNTS è necessario che l’ente sia dotato di SPID, di Pec e di firma digitale personale del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato.
Inoltre, per avere indicazioni per una più corretta gestione delle fasi di iscrizione e/o di aggiornamento dei dati nel RUNTS, il CSV Basilicata e gli Uffici del RUNTS di Basilicata hanno redatto il Vademecum 2025.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’area consulenza del CSV Basilicata tel. 0971 274477 – 0835 346167.
