Deposito bilancio ETS

Gli enti del terzo settore devono depositare il bilancio dell’anno 2023 all’interno della piattaforma Runts entro il 30 giugno 2024 (poiché la scadenza fissata cade di domenica la data ultima per il deposito è posticipata al 1 luglio 2024).

E’ necessario depositare il bilancio unitamente al verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei soci (convocata nei termini previsti dallo statuto) e agli eventuali rendiconti delle raccolte fondi occasionali.
Entro la stessa data deve essere aggiornato – solo qualora i dati siano variati – anche il numero di soci, volontari ed eventuali lavoratori in riferimento al numero presente al 31/12/2023, attraverso la presentazione di un’istanza di variazione.

Gli Ets non commerciali con entrate complessive inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre e depositare un bilancio in forma di rendiconto per cassa (modello D).
Gli Ets non commerciali con entrate complessive annuali superiori a 220.000,00 euro devono redigere e depositare nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) un bilancio di esercizio secondo il principio di competenza, formato da:
– stato patrimoniale (modello A);
– rendiconto gestionale (modello B);
– relazione di missione (modello C).

Gli enti del terzo settore che esercitano in via esclusiva o principale l’attività in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’art. 2214 del codice civile, e redigere e depositare il bilancio presso il registro delle imprese e non presso il Runts.
Per gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro scatta l’obbligo ulteriore di depositare il bilancio sociale presso il Runts e pubblicare nel proprio sito internet, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

E’ importante ricordare che in caso di mancato o incompleto deposito del bilancio entro il 30 giugno 2024, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro (art. 48, comma 4 CTS).
Inoltre l’inosservanza del termine è punita con la sanzione pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro, aumentata di un terzo perché trattasi di bilancio, e con la riduzione ad un terzo se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti (art. 48, comma 5 CTS e art. 2630 Codice Civile).

Per maggiori informazioni, visitare la sezione RUNTS sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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