Modello EAS: scadenza 2 aprile

Entro il prossimo 2 aprile 2024 gli enti associativi sottoposti all’obbligo devono inviare all’Agenzia delle Entrate il modello EAS.

Il mancato invio entro tale termine determina la perdita dei benefici fiscali.
I soggetti obbligati possono comunicare direttamente i dati tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite un CAF o un commercialista abilitato.
Nel caso di ritardo l’ente può sanare la sua posizione tramite l’istituto della remissione in bonis presentando il modello entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale e versando la sanzione di 250 euro, a condizione che la violazione non sia stata contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte degli enti accertatori.

Gli ETS iscritti al RUNTS non sono tenuti alla presentazione del modello EAS (art. 94, comma 4, CTS).

E’ utile ricordare che gli enti associativi di nuova costituzione devono presentare il modello EAS entro il termine di 60 giorni dalla data di costituzione, mentre gli enti già costituiti hanno l’obbligo di ripresentare nuovamente il modello nel caso sopraggiungano delle variazioni dei dati comunicati in precedente secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Sono inoltre esonerate dall’invio di tale modello:

  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

Per maggiori dettagli, si rimanda all’articolo di Cantiere Terzo Settore.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’area consulenza del CSV di Basilicata al numero 0971 274477.

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