ETS e acquisti beni immobili a titolo oneroso: dovute imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa

Gli enti del terzo settore che acquistano beni immobili devono versare all’Erario l’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200,00 ciascuna.

L’imposta, fissa, si applica a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, nonché agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, in favore degli enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 82, comma 4, del codice del terzo settore.
Tuttavia, per beneficiarne è necessario che i beni siano direttamente utilizzati entro cinque anni dal trasferimento in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, e che l’ente renda in fase di stipulazione dell’atto notarile apposita dichiarazione sull’utilizzo dei beni. 

In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, è dovuta l’imposta nella misura ordinaria, oltre alla sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta, nonché gli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Qualora i trasferimenti siano eseguiti a titolo gratuito in favore degli enti del terzo settore, eccetto le imprese sociali costituite in forma di società, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecarie e catastali, a condizione che i beni trasferiti gratuitamente vengano utilizzati per l’espletamento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In favore di tutti gli enti del terzo settore è prevista, altresì, l’esenzione IMU e Tasi sugli immobili posseduti e utilizzati per l’espletamento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di culto, a condizione che l’immobile sia utilizzato esclusivamente per l’espletamento delle indicate attività, e che le stesse siano esercitate in modalità non commerciale.

Per altri tributi, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, possono deliberare nei confronti degli enti del terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di attività commerciale, la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Per qualsiasi altra informazione rivolgersi all’area consulenza del CSV di Basilicata: tel. 0971 274477 – 0835 346167.

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