Presentazione modello Eas

Gli enti associativi sottoposti all’obbligo di presentazione del modello Eas dovranno procedere con la comunicazione, da cui sono esonerati gli enti del Terzo settore, entro il 31 marzo.

Sono esonerate dall’invio di tale modello, e quindi non lo devono presentare:

  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantisticheche non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.

Gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello Eas sono:

  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
  • le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.

Gli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) e che:

  • svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
  • svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);
  • svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente è un ente commerciale e non è quindi tenuta a presentare il modello Eas).

Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica.

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