Il decreto ministeriale 106 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali approva, definitivamente, le procedure per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.Il decreto previsto dall’art. 53, comma 1 del dlgs del 3 luglio 2017, n. 117, definisce, inoltre, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta e la conservazione del registro. Si attende, comunque, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto con 40 articoli disciplinerà il funzionamento del Runts, le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti, la loro migrazione da una sezione all’altra, la tipologia di documenti da presentare per l’iscrizione, la modalità di deposito degli atti e di trasmigrazione degli enti, le regole di gestione del registro e il funzionamento dei relativi uffici, le modalità di comunicazione con il registro delle imprese.
Nello specifico ci sono gli allegati A, B e C che entrano nel merito del funzionamento del registro:
– allegato A approfondisce il contenuto del registro, l’organizzazione della piattaforma informatica, la tipologia di informazioni contenute, l’istanza telematica, la tenuta del registro, la comunicazione dei dati degli enti iscritti al registro delle imprese, la pubblicità e l’accesso ai dati del registro, la gestione degli adempimenti in caso di fermo imprevisti del sistema, la revisione e il monitoraggio e il trattamento dei dati personali;
– allegato B si occupa della compilazione delle istanze, con due appendici, una sui dati delle maschere di iscrizione e una sulle variazioni;
– allegato C con le informazioni per la trasmigrazione nel registro, con approfondimenti sulle modalità, la verifica delle informazioni, il procedimento per gli enti iscritti nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (Aps), l’acquisizione dei dati degli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus, l’integrazione delle informazioni, gli esiti e la pubblicità del dato e, infine, le disposizioni transitorie.
