Riforma terzo settore: approvati gli schemi di bilancio

Tra le novità previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, vi è l’approvazione degli schemi di bilancio degli Enti del Terzo Settore (ETS) che diventeranno obbligatori a partire dal 2021.

Essa rappresenta un ulteriore passo avanti ai fini della Riforma del Terzo Settore, poiché pone le basi per una maggiore uniformità delle modalità di rendicontazione delle risorse economiche e finanziare che a vario titolo pervengono agli enti di terzo settore, permettendo una comprensione più immediata ed oggettiva dei dati di bilancio.

Quali documenti devono predisporre le associazioni?

In questo caso occorre fare una distinzione tra le associazioni che hanno avuto nel corso dell’esercizio precedente un volume di ricavi, proventi o entrate comunque denominate, superiori a 220.000 euro e le altre associazioni con ricavi, proventi o entrate inferiori a tale soglia:

  • Per le associazioni con entrate inferiori a 220.000 euro basterà un bilancio in forma di rendiconto per cassa (modulo D).
  • Per le altre associazioni con entrate superiori a 220.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio con stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (Moduli A – B – C).

Nello specifico i modelli che dovranno essere utilizzati ai fini della redazione del bilancio di esercizio sono:

il Modello A stato patrimoniale;

Composto da una parte attiva (quote associative, immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e riscontri attivi) e una passiva (patrimonio netto, fondi per rischi, debiti, ratei e riscontri passivi).

il modello B rendiconto gestionale;

il modello C relazione di missione;

Illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

il modello D rendiconto di cassa;

In questo caso occorre escludere le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell’ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.

Raccolta fondi

Le associazioni che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Come è possibile modificare gli schemi

Viene inoltre ricordato che gli schemi allegati al decreto devono essere considerati come schemi «fissi», ma che gli enti destinatari, al fine di favorire la chiarezza del bilancio, possono modificare:

– suddividendo ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente;

– raggruppando le voci quando il raggruppamento è irrilevante;

– eliminando le voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.

Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione.

Il ruolo dell’organo di controllo

All’organo di controllo è affidato il compito di esprimere un giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio. Nella relazione devono essere presenti:

  • Il giudizio di coerenza con il bilancio;
  • Il giudizio della parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
  • Il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi.

Si ricorda che, superati i limiti previsti dall’art.31, comma 1, gli enti devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. La revisione legale dei conti può essere effettuata anche dall’organo di controllo mai in questo caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

 

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