Per sciogliere la tua ODV è necessario convocare un’assemblea straordinaria affinché deliberi lo scioglimento dell’associazione e nomini il liquidatore, che può essere anche uno degli amministratori in carica (generalmente il Presidente).
La delibera di scioglimento deve essere presa (art. 21, comma 3 del codice civile) con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati e ha effetti a decorrere dalla data in cui è stata adottata, è opportuno provvedere alla sua registrazione (senza che sia necessaria la presenza del notaio).
Il verbale assembleare contenente la delibera di scioglimento dell’OdV e la nomina del liquidatore vanno comunicati agli uffici pubblici: Camera di Commercio, se l’Odv è iscritta al REA; Ufficio dell’Agenzie delle Entrate; registro regionale del volontariato presso la Regione, ecc.