Scoprite quali sono le fonti di finanziamento previste dalla legge, che vi aiuteranno a garantire lo svolgimento delle attività della vostra associazione ETS
La più classica forma di finanziamento delle attività delle associazioni ETS è costituita dalle quote associative che annualmente i soci sono tenuti a versare.
L’importo delle quote associative viene stabilito di anno in anno, con delibera del consiglio direttivo oppure dell’assemblea (a seconda di quanto previsto nello Statuto).
N.B. I versamenti effettuati come Quota Sociale non sono deducibili né detraibili, né possono essere restituiti in caso di recesso del socio.
BANDI E AVVISI
Una importante fonte di finanziamento per gli ETS è costituita da contributi provenienti dallo Stato, Enti o istituzioni pubbliche, erogati attraverso BANDI E AVVISI pubblici.
Bandi e avvisi possono essere emanati dallo Stato (generalmente Ministero del Welfare), dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, ma anche da Enti territoriali, come I Gal (Gruppi di Azione Locale), dalle Aziende Sanitarie e dalle Fondazioni.
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CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
L’art 56 Codice del Terzo Settore prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare con OdV e APS delle convenzioni per la gestione dei servizi. Per lo svolgimento delle attività concordate, lassociazione ETS riceverà in cambio il rimborso delle spese sostenute (compresa l’assicurazione per i volontari impegnati).
Le convenzioni:
Le organizzazioni che intendano stipulare convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni devono:
La scelta delle OdV e delle APS con cui stipulare la convenzione non può derivare da scelte arbitrarie dell’amministrazione, ma deve rispettare i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.
Altri tipi di enti, ad esempio le cooperative sociali o comunque gli enti aventi forma di impresa, non possono accedere a questa forma di relazione.
Con la riforma del Terzo Settore, il legislatore ha previsto per gli ETS la possibilità di svolgere attività commerciali in via marginale, al fine di sovvenzionare le proprie attività.
Il vero nodo della questione è quando un’attività si può definire commerciale. In linea di massima, l’attività va considerata commerciale solo se i ricavi superano i costi del 5%. Questa “definizione”, però, è estremamente generica. Infatti, per effettuare una valutazione corretta, è necessario considerare diversi aspetti (ad esempio, calcolare non solo i costi diretti ma anche quelli indiretti; valutare se l’attività rientra o meno tra quelle di interesse generale e se è una attività statutaria e così via)
Attenzione: gli ETS non commerciali che esercitano attività commerciale (in via marginale) dovranno adottare una contabilità separata, con una rilevazione a partita doppia (contabilità ordinaria) per questa parte delle attività.
Qualora l’attività commerciale venga esercitata in maniera prevalente (e non più marginalmente), l’ETS si definirà commerciale, pur continuando ad essere iscritto al RUNTS.
Data la complessità dell’argomento, consigliamo di contattare i nostri consulenti, che potranno fornire le giuste indicazioni valutando caso per caso.
La raccolta fondi (o fundraising) è il complesso di attività attraverso cui gli enti non profit finanziano le loro attività di interesse generale. La raccolta fondi, così come indicato dall’art. 7 del Codice del Terzo Settore, può essere occasionale od “organizzata e continuativa” e può essere effettuata “anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti”.
GESTIONE FISCALE E CONTABILE
La differenza tra raccolta fondi occasionale e continuativa ha rilievo soprattutto nella gestione fiscale. Infatti, solo le raccolte occasionali godono di un trattamento fiscale agevolato (art. 79 comma 4 “non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli ETS non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”).
Il concetto di “occasionalità”, però, non è stato chiarito.
Gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del rendiconto o del bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto specifico ed una relazione illustrativa per ogni evento di raccolta fondi, che indichino “in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’art.79 c.4 lettera a)” (art. 87 comma6 CTS).
LE FORME DELLA RACCOLTA FONDI
Quello della raccolta fondi è un concetto piuttosto ampio. Infatti, all’interno di questa definizione vi rientrano non solo banchetti, lotterie, tombole e pesche di beneficenza, ma anche forme molto più specifiche, al punto da meritare articoli dedicati nel CTS o una gestione fiscale e contabile ben definita.
È il caso, ad esempio, del 5×1000, dei lasciti testamentari o delle erogazioni liberali (forme che abbiamo trattato in maniera più specifica in seguito), ma anche delle sponsorizzazioni e del crowfunding.
Le sponsorizzazioni
Attraverso questo strumento, un’azienda o un’impresa finanziano una o più attività di un ETS a scopo pubblicitario. Si parlerà di sponsorizzazione tecnica qualora, invece di finanziare le attività, l’azienda decida di fornire all’ETS materiale vario, servizi tecnici o prestazioni professionali.
N.B. In via generale, i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni non entrano nel calcolo delle entrate commerciali per la qualifica di ETS non commerciale.
Il crowfunding
È una delle modalità attraverso cui è possibile lanciare una campagna di raccolta fondi. La particolarità di questo tipo di raccolta è che si svolge attraverso specifiche piattaforme online. Anche il concetto di crowfunding è piuttosto ampio. Infatti, sono diverse le forme che può assumere. Quelle in genere aperte agli Enti del Terzo settore sono due:
Le erogazioni liberali, chiamate anche donazioni, rappresentano un modo attraverso cui i cittadini o le aziende sostengono le attività egli ETS.
Il Codice del Terzo Settore, con l’art. 83, ha inoltre introdotto la possibilità di detrarre o dedurre le somme donate a favore degli ETS non commerciali.
Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche sono di due tipologie:
Per essere deducibili o detraibili, le donazioni devono essere tracciabili. Le donazioni in contanti, quindi, non danno la possibilità accedere alle suddette agevolazioni fiscali.
Le donazioni, oltre che in denaro, possono essere effettuate anche in natura, cioè possono essere ceduti anche beni mobili o immobili. In questo caso, la materia è disciplinata dal decreto del 28 novembre 2019, “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore” (GU n.24 del 30-1-2020), che, oltre a regolamentare detrazioni e deduzioni, definisce le modalità di calcolo del valore dei beni donati.
Per ottenere le detrazioni o deduzioni fiscali la donazione del bene deve essere accompagnata da un atto scritto in cui:
N.B. Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende non sono le stesse di quelle previste per le donazioni dei privati.
N.B. Le donazioni, di qualunque tipo, non costituiscono reddito per gli Ets e vanno considerate sempre entrate di natura non commerciale.
Quella dei Testamenti Solidali è una pratica che si è diffusa soprattutto negli ultimi anni.
Chiunque, facendo testamento, può decidere di lasciare qualcosa ad uno o più Enti del Terzo Terzo Settore.
Si può lasciare in eredità qualunque cosa: denaro, beni mobili e immobili, azioni, titoli d’investimento e polizze vita (se l’Ente è indicato come beneficiario).
La cosa importante, affinché il lascito sia valido, è che nel testamento sia indicata chiaramente l’organizzazione beneficiaria.
N.B. Nell’ordinamento italiano, è stabilito che una parte dell’eredità, la legittima, venga destinata obbligatoriamente ai parenti più prossimi. Decurtata questa parte, tutto ciò che rimane può essere devoluto liberamente tramite testamento.
Una delle opportunità di finanziamento per gli ETS è rappresentata dal 5 per mille.
COME FUNZIONA
Annualmente lo Stato riapre i termini per inserire negli elenchi permanenti del 5×1000 gli ETS che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 111/2017.
La procedura di iscrizione prevede due fasi:
N.B.
L’iscrizione si effettua una sola volta e non è necessario rinnovarla annualmente.
Se nel corso dell’anno dovessero cambiare il legale rappresentante, la sede legale o la denominazione, sarà necessario comunicare le variazioni all’Agenzia delle Entrate, entro i termini stabiliti per la convalida dei requisiti, pena la sanzione pecuniaria prevista dalla norma.
Per fare in modo che qualcuno destini le somme del 5×1000 al vostro ETS, è necessario che sulla dichiarazione dei redditi venga indicato il Codice Fiscale dell’organizzazione. In caso contrario, la quota andrà ad aggiungersi ad somma generale, che verrà poi ripartita tra tutti gli iscritti secondo modalità ben precise.
LA RENDICONTAZIONE
Per le somme ricevute con il 5×1000 è necessario redigere un rendiconto e una relazione che indichino in modo chiaro e dettagliato come queste somme sono state utilizzate (le somme non possono essere utilizzate per finanziare campagne di sensibilizzazione sulla destinazione del 5×1000).
Nel caso l’importo ricevuto superi i 20.000 euro, la rendicontazione e la relazione andranno inviate al Ministero di riferimento entro 1 anno dal percepimento della somma, e di trasmetterla entro i 30 giorni successivi all’amministrazione erogatrice. Per le modalità future si è in attesa dell’apposito Dpcm. La rendicontazione e la relazione dovranno, inoltre, essere pubblicate sul sito web dell’ETS
A partire dal 2018, se la somma percepita con il 5×1000 è superiore a 10.000 euro o, se sommata ad eventuali somme erogate dalle pubbliche amministrazioni, si superi comunque tale importo, l’ETS ha l’obbligo di pubblicare il dettaglio di tali somme sul suo sito internet o sui social dell’ente entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione della somma. (vedi “OBBLIGO DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA” in GESTIRSI)
Per l’invio della pratica telematica, per le indicazioni sulle procedure necessarie a completare l’iscrizione e per l’assistenza nella rendicontazione del 5×1000, contattate il CSV Basilicata. I nostri consulenti vi accompagneranno lungo tutto il percorso.