Costituirsi

In questa pagina troverete alcune indicazioni che vi aiuteranno a dar vita ad un Ente del Terzo Settore, con particolare attenzione alle forme associative. Un percorso, passo dopo passo, per entrare nel mondo del volontariato.

Il CSV Basilicata offre un servizio gratuito di CONSULENZA per accompagnarti nella costituzione della tua organizzazione

VOLETE DARE VITA A UN ENTE DI TERZO SETTORE?

 

Raggruppate almeno 7 persone che vogliano perseguire finalità condivise, senza scopo di lucro, e seguite questo iter

SCEGLIERE LA FORMA ASSOCIATIVA

Esistono varie tipologie di associazioni a seconda del fine e degli obiettivi che i soci fondatori intendono perseguire.

Il recente D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha ridenominato le organizzazioni senza fini di lucro, definendole Enti di Terzo Settore (ETS), specificandone nell’art. 4 le tipologie:

  • le organizzazioni di volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale;
  • gli enti filantropici (sia fondazioni che associazioni);
  • le imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
  • le reti associative;
  • le società di mutuo soccorso,
  • le associazioni (riconosciute o non riconosciute), le fondazioni (escluse quella di origine bancaria), gli altri enti di carattere privato (diversi dalle società) costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

 

Tra le diverse tipologie di ETS, quelle in forma associativa sono sicuramente le più diffuse e si differenziano tra loro per alcuni aspetti peculiari:

  • Organizzazione di Volontariato (OdV): la caratteristica principale è quella di svolgere le proprie attività prevalentemente a favore di terzi (non ne possono quindi beneficiare i soci dell’associazione stessa), avvalendosi, per la gran parte, delle prestazioni dei volontari.
    Per la costituzione di una OdV occorrono minimo sette persone fisiche oppure tre organizzazioni di volontariato;
  • Associazione di Promozione Sociale (APS): la caratteristica principale è di perseguire le attività previste dal Codice prevalentemente a favore dei propri associati o familiari. Per costituire una APS occorrono minimo sette persone fisiche oppure tre associazioni di promozione sociale;
  • Altri Enti del Terzo Settore: per la cui costituzione non sono previsti limiti specifici

 

LEGGI E MODULISTICA

D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”
Acronimo ETS: “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni” (.pdf)

ASSEMBLEA COSTITUENTE E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

I soci fondatori si riuniscono in assemblea per dar vita alla nuova associazione e per redigere Atto Costitutivo e Statuto.

Nel corso dell’assemblea costituente vengono, inoltre, eletti e nominati gli organi dell’associazione.

 

Sono organi INDISPENSABILI:

  • l’assemblea dei soci: organo sovrano, cui sono attribuiti i poteri decisionali e elettivi degli organi;
  • il consiglio direttivo: provvede al funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo dell’associazione. Viene eletto dall’assemblea in seduta ordinaria;
  • il presidente: rappresentante legale e responsabile di fronte a terzi. Può essere eletto dal Consiglio Direttivo o, in alternativa, dall’Assemblea

 

Sono organi FACOLTATIVI:

  • il collegio dei probiviri: decide sulle eventuali controversie tra i soci e tra soci e associazione
  • il collegio dei revisori dei conti e l’organo di controllo: controllano la regolarità della gestione amministrativa e contabile.

 

N.B. Questi due organi diventano obbligatori quando l’attivo patrimoniale e il numero dei dipendenti superano le soglie soglia previste dagli art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

REDAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

La costituzione di un’associazione ETS avviene tramite scrittura privata. Per poter rendere pienamente operativa l’organizzazione e usufruire di tutti i benefici fiscali è necessario registrarla all’Agenzia delle Entrate.

Tale scrittura privata prevede due atti fondamentali:

 

Lo Statuto è il documento contenente le regole della vita dell’associazione, le norme che disciplinano i rapporti tra gli associati e tra soci ed associazione stessa.
Lo statuto deve contenere i seguenti elementi:

  • denominazione dell’associazione;
  • sede legale;
  • scopo;
  • patrimonio;
  • norme sull’ordinamento interno;
  • norme sull’amministrazione;
  • i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione;
  • norme relative all’estinzione dell’ente;
  • norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo.

Lo Statuto deve essere firmato da tutti i soci presenti al momento della stipula.

 

L’Atto Costitutivo è il documento tramite il quale i soci fondatori, riuniti in assemblea, manifestano e sanciscono la loro volontà di associarsi per perseguire finalità condivise.
L’Atto Costitutivo deve contenere i seguenti elementi:

  • l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo nel quale è stata svolta l’assemblea;
  • gli estremi dei soci fondatori: nome, cognome, residenza, codice fiscale;
  • la denominazione scelta per l’associazione;
  • le finalità (oggetto sociale) e le azioni/servizi che l’associazione potrà mettere in atto per raggiungere lo scopo sociale;
  • la composizione del Consiglio Direttivo (numero e nomi componenti) eletto contestualmente all’assemblea di costituzione;
  • lo Statuto in allegato.

Anche l’Atto Costitutivo deve essere firmato, in calce, da tutti i soci presenti al momento della stipula.

 

N.B. La costituzione può avvenire anche per atto pubblico, cioè innanzi ad un notaio. Questa procedura è facoltativa e si rende necessaria solo per alcuni particolari aspetti della vita associativa. Nel caso, ad esempio, si voglia richiedere la personalità giuridica o per partecipare ad alcune tipologie di procedure e bandi (in verità estremamente rari).

 

LEGGI E MODULISTICA

MODELLO ATTO COSTITUTIVO APS (.doc)
MODELLO ATTO COSTITUTIVO ODV (.doc)

 

MODELLO STATUTO APS (.doc)
MODELLO STATUTO ODV (.doc)
MODELLO STATUTO ETS (.doc)

REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Per ottenere la registrazione, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate del territorio in cui ha sede legale l’associazione, l’Atto Costitutivo e lo Statuto, in duplice copia originale e sottoscritti dai soci fondatori, e gli appositi moduli.

Con la registrazione, la data di costituzione dell’associazione è certa e dimostrabile.

La registrazione, inoltre, è indispensabile per l’iscrizione ai Registri Regionali e per poter usufruire dei benefici stabiliti dalle leggi di riferimento nazionali e regionali.

Ogni eventuale modifica allo Statuto va comunicata all’Agenzia delle Entrate.

 

Secondo quanto previsto dall’art. 82 del d.lgs. 117/2017, tutti gli Enti del Terzo Settore sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo. All’Agenzia saranno dovuti solo i diritti di segreteria.

Inoltre, per le associazioni di volontariato Enti del Terzo Settore è prevista anche l’esenzione dell’imposta di registro.

 

LEGGI E MODULISTICA

MODULO Richiesta registrazione Atto Costitutivo e Statuto (.pdf)

MODULO Pagamento Registrazione (.pdf) Istruzioni per la compilazione (.pdf)

RICHIESTA CODICE FISCALE

Contestualmente alla registrazione, l’Agenzia rilascia il codice fiscale dell’associazione. È necessario, però, consegnare l’apposito modulo scegliendo il codice di attività più idoneo alla mission dell’associazione.

Il Codice Fiscale è essenziale per essere riconosciuti “fiscalmente” e per svolgere tutte le attività. 

Il codice fiscale è aspetto differente dalla Partita IVA, necessaria per lo svolgimento di attività economica di natura commerciale e attivabile nei casi consentiti e per specifiche attività.

 

LEGGI E MODULISTICA

Domanda attribuzione Codice Fiscale (.pdf) Istruzioni per la compilazione (.pdf)

ISCRIZIONE AI REGISTRI REGIONALI

Per iscriversi al Registro Regionale del Volontariato, così come al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, è necessario presentare un apposito modulo di richiesta, allegando alcuni moduli e documenti (per la compilazione si suggerisce di contattare gli Uffici del Csv Basilicata).

 

Tale procedura rimane valida fino alla entrata in vigore del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), previsto dalla Riforma del Codice del Terzo settore. Non appena entrerà in vigore, tutte le associazioni iscritte negli attuali registri che abbiano adeguato gli Statuti secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, transiteranno automaticamente nel RUNTS.

 

L’iscrizione ai Registri Regionali e, una volta operativo operativo, al RUNTS, determina una serie di vantaggi per le associazioni, come la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici o la fruizione di agevolazioni fiscali.

 

LEGGI E MODULISTICA

Domanda Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (.doc)

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO EAS

Entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’associazione, va compilato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS.

l’EASvdeve essere compilato per fornire all’Agenzia delle Entrate informazioni relative alla composizione degli organi sociali e alla tipologia delle attività svolte e alla loro modalità.

Qualora intervenga una modifica nei dati comunicati, sarà necessario compilare un nuovo Modello Eas entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Questa ulteriore comunicazione non sarà necessaria se le modifiche intervenute riguardino esclusivamente:

  • i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del modello)
  • i messaggi pubblicitari (punto 21)
  • l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi 3 esercizi chiusi (punto 23)
  • il numero degli associati dell’Ente nell’ultimo esercizio (punto 24)
  • l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30)
  • l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31)
  • il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (punto 33)

L’esonero è previsto anche qualora la modifica riguardi il solo rappresentante legale, la denominazione e/o la sede legale dell’ente, informazioni che vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.

 

MODELLO EAS (.pdf)

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE (.pdf)

l’associazione ETS potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

 

La personalità giuridica è una caratteristica facoltativa dell’ente e determina una responsabilità economica limitata al solo patrimonio dell’ente (nelle associazioni non riconosciute, invece, la responsabilità economica ricade sia sul patrimonio dell’associazione, sia su quello del Presidente). 

Riconoscimento della Personalità Giuridica

Per acquisire la personalità giuridica va presentata richiesta alla Prefettura oppure alla Regione del luogo dove ha sede legale l’associazione (art.14 Cod Civ).

L’associazione per presentare domanda di riconoscimento deve:

  • avere un patrimonio (minimo 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni)
  • essere stata costituita tramite atto pubblico (ovvero alla presenza di un notaio)
  • presentare una dettagliata documentazione con una perizia giurata che attesta la consistenza del patrimonio e la sua relazione con le attività che l’associazione svolge

 

N.B. Non appena sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gli ETS potranno acquisire la personalità giuridica anche mediante l’iscrizione al RUNTS: il notaio che riceve l’atto costitutivo dell’ETS, dopo aver eseguito tutte le verifiche necessarie, deposita l’atto costitutivo dell’associazione presso l’ufficio competente del Runts, richiedendone l’iscrizione. In tal modo, l’ETS sarà iscritta nel registro con la specifica del possesso della personalità giuridica.

 

LEGGI E MODULISTICA

(MOD 21 a) Richiesta Riconoscimento personalità giuridica (.doc)
(MOD 21 b) Domanda approvazione modifiche Atto Costitutivo e Statuto (.doc)
(MOD 21 c) Richiesta certificato iscrizione Registro delle Persone Giuridiche (.doc)
(MOD 21 d) Autocertificazione iscrizione Registro delle Persone Giuridiche (.doc)

riunite persone con uno scopo comune
SCEGLIETE UNA FORMA ASSOCIATIVA
CONVOCATE L'ASSEMBLEA E COSTITUITE GLI ORGANI
REDIGETE L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO
REGISTRATE L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO
RICHIEDETE IL CODICE FISCALE
ISCRIVETE L'ORGANIZZAZIONE AL REGISTRO REGIONALE
COMPILATE E TRASMETTETE IL MODELLO EAS ENTRO 60 GIORNI
Non dimenticare di formare i volontari. é importante.

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