In questa pagina troverete alcune indicazioni che vi aiuteranno a dar vita ad un Ente del Terzo Settore, con particolare attenzione alle forme associative. Un percorso, passo dopo passo, per entrare nel mondo del volontariato.
Raggruppate almeno 7 persone che vogliano perseguire finalità condivise, senza scopo di lucro, e seguite questo iter
Esistono varie tipologie di associazioni a seconda del fine e degli obiettivi che i soci fondatori intendono perseguire.
Il recente D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha ridenominato le organizzazioni senza fini di lucro, definendole Enti di Terzo Settore (ETS), specificandone nell’art. 4 le tipologie:
Tra le diverse tipologie di ETS, quelle in forma associativa sono sicuramente le più diffuse e si differenziano tra loro per alcuni aspetti peculiari:
LEGGI E MODULISTICA
D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”
Acronimo ETS: “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni” (.pdf)
I soci fondatori si riuniscono in assemblea per dar vita alla nuova associazione e per redigere Atto Costitutivo e Statuto.
Nel corso dell’assemblea costituente vengono, inoltre, eletti e nominati gli organi dell’associazione.
Sono organi INDISPENSABILI:
Sono organi FACOLTATIVI:
N.B. Questi due organi diventano obbligatori quando l’attivo patrimoniale e il numero dei dipendenti superano le soglie soglia previste dagli art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.
La costituzione di un’associazione ETS avviene tramite scrittura privata. Per poter rendere pienamente operativa l’organizzazione e usufruire di tutti i benefici fiscali è necessario registrarla all’Agenzia delle Entrate.
Tale scrittura privata prevede due atti fondamentali:
Lo Statuto è il documento contenente le regole della vita dell’associazione, le norme che disciplinano i rapporti tra gli associati e tra soci ed associazione stessa.
Lo statuto deve contenere i seguenti elementi:
Lo Statuto deve essere firmato da tutti i soci presenti al momento della stipula.
L’Atto Costitutivo è il documento tramite il quale i soci fondatori, riuniti in assemblea, manifestano e sanciscono la loro volontà di associarsi per perseguire finalità condivise.
L’Atto Costitutivo deve contenere i seguenti elementi:
Anche l’Atto Costitutivo deve essere firmato, in calce, da tutti i soci presenti al momento della stipula.
N.B. La costituzione può avvenire anche per atto pubblico, cioè innanzi ad un notaio. Questa procedura è facoltativa e si rende necessaria solo per alcuni particolari aspetti della vita associativa. Nel caso, ad esempio, si voglia richiedere la personalità giuridica o per partecipare ad alcune tipologie di procedure e bandi (in verità estremamente rari).
LEGGI E MODULISTICA
MODELLO ATTO COSTITUTIVO APS (.doc)
MODELLO ATTO COSTITUTIVO ODV (.doc)
MODELLO STATUTO APS (.doc)
MODELLO STATUTO ODV (.doc)
MODELLO STATUTO ETS (.doc)
Per ottenere la registrazione, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate del territorio in cui ha sede legale l’associazione, l’Atto Costitutivo e lo Statuto, in duplice copia originale e sottoscritti dai soci fondatori, e gli appositi moduli.
Con la registrazione, la data di costituzione dell’associazione è certa e dimostrabile.
La registrazione, inoltre, è indispensabile per l’iscrizione ai Registri Regionali e per poter usufruire dei benefici stabiliti dalle leggi di riferimento nazionali e regionali.
Ogni eventuale modifica allo Statuto va comunicata all’Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto previsto dall’art. 82 del d.lgs. 117/2017, tutti gli Enti del Terzo Settore sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo. All’Agenzia saranno dovuti solo i diritti di segreteria.
Inoltre, per le associazioni di volontariato Enti del Terzo Settore è prevista anche l’esenzione dell’imposta di registro.
LEGGI E MODULISTICA
MODULO Richiesta registrazione Atto Costitutivo e Statuto (.pdf)
MODULO Pagamento Registrazione (.pdf) Istruzioni per la compilazione (.pdf)
Contestualmente alla registrazione, l’Agenzia rilascia il codice fiscale dell’associazione. È necessario, però, consegnare l’apposito modulo scegliendo il codice di attività più idoneo alla mission dell’associazione.
Il Codice Fiscale è essenziale per essere riconosciuti “fiscalmente” e per svolgere tutte le attività.
Il codice fiscale è aspetto differente dalla Partita IVA, necessaria per lo svolgimento di attività economica di natura commerciale e attivabile nei casi consentiti e per specifiche attività.
LEGGI E MODULISTICA
Domanda attribuzione Codice Fiscale (.pdf) Istruzioni per la compilazione (.pdf)
Per iscriversi al Registro Regionale del Volontariato, così come al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, è necessario presentare un apposito modulo di richiesta, allegando alcuni moduli e documenti (per la compilazione si suggerisce di contattare gli Uffici del Csv Basilicata).
Tale procedura rimane valida fino alla entrata in vigore del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), previsto dalla Riforma del Codice del Terzo settore. Non appena entrerà in vigore, tutte le associazioni iscritte negli attuali registri che abbiano adeguato gli Statuti secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, transiteranno automaticamente nel RUNTS.
L’iscrizione ai Registri Regionali e, una volta operativo operativo, al RUNTS, determina una serie di vantaggi per le associazioni, come la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici o la fruizione di agevolazioni fiscali.
LEGGI E MODULISTICA
Domanda Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (.doc)
Entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’associazione, va compilato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS.
l’EASvdeve essere compilato per fornire all’Agenzia delle Entrate informazioni relative alla composizione degli organi sociali e alla tipologia delle attività svolte e alla loro modalità.
Qualora intervenga una modifica nei dati comunicati, sarà necessario compilare un nuovo Modello Eas entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Questa ulteriore comunicazione non sarà necessaria se le modifiche intervenute riguardino esclusivamente:
L’esonero è previsto anche qualora la modifica riguardi il solo rappresentante legale, la denominazione e/o la sede legale dell’ente, informazioni che vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.
l’associazione ETS potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.
La personalità giuridica è una caratteristica facoltativa dell’ente e determina una responsabilità economica limitata al solo patrimonio dell’ente (nelle associazioni non riconosciute, invece, la responsabilità economica ricade sia sul patrimonio dell’associazione, sia su quello del Presidente).
Per acquisire la personalità giuridica va presentata richiesta alla Prefettura oppure alla Regione del luogo dove ha sede legale l’associazione (art.14 Cod Civ).
L’associazione per presentare domanda di riconoscimento deve:
N.B. Non appena sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gli ETS potranno acquisire la personalità giuridica anche mediante l’iscrizione al RUNTS: il notaio che riceve l’atto costitutivo dell’ETS, dopo aver eseguito tutte le verifiche necessarie, deposita l’atto costitutivo dell’associazione presso l’ufficio competente del Runts, richiedendone l’iscrizione. In tal modo, l’ETS sarà iscritta nel registro con la specifica del possesso della personalità giuridica.
LEGGI E MODULISTICA
(MOD 21 a) Richiesta Riconoscimento personalità giuridica (.doc)
(MOD 21 b) Domanda approvazione modifiche Atto Costitutivo e Statuto (.doc)
(MOD 21 c) Richiesta certificato iscrizione Registro delle Persone Giuridiche (.doc)
(MOD 21 d) Autocertificazione iscrizione Registro delle Persone Giuridiche (.doc)
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