Per sciogliere la vostra associazione è necessario convocare un’assemblea straordinaria per deliberarne lo scioglimento e nominare il liquidatore, che può essere anche uno degli amministratori in carica (generalmente il Presidente).
La delibera di scioglimento deve essere presa con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati in prima convocazione e del 50% + 1 degli associati in seconda convocazione (art. 21, comma 3 del codice civile) e ha effetti a decorrere dalla data in cui è stata adottata. Il verbale dell’assemblea dovrà contenere la delibera di scioglimento.
A partire da questa data, entro 20 giorni, bisogna dare comunicazione della cessazione dell’attività all’Agenzia delle Entrate, per chiudere il codice fiscale. Il modello da utilizzare è il AA5/6 (barrando la casella 3 nel quadro A), al quale andranno allegati una copia del verbale di scioglimento e la fotocopia del documento d’identità del presidente.
La comunicazione dello scioglimento va fatta anche agli uffici competenti e ai registri cui l’associazione risultava iscritta (Comune, Regione, CSV, banca, ecc.).
Con lo scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto – salva diversa destinazione imposta dalla legge – ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs. 117/2017.
Il “trasferimento” del patrimonio è solo l’atto finale della fase di liquidazione, che si avvia dalla data della delibera di scioglimento. Questa fase ha lo scopo di determinare l’entità del patrimonio e pagare eventuali debiti residui (la liquidazione degli eventuali debiti è regolamentata dagli art. 30, 31 e 32 codice civile e art. 11-21 disposizioni di attuazione).
Conclusa la fase di liquidazione, il liquidatore devolve il patrimonio dell’associazione ETS all’ente individuato dallo Statuto o dall’assemblea al momento dello scioglimento. A questo punto, l’associazione si estingue, senza che sia necessaria alcuna altra formalità.