Centro di Servizio al Volontariato della Basilicata
Consulenza

 

 

Assicurazione dei volontari

 

In riferimento al tema dell'assicurazione di quanti prestino volontariato nell'associazione si precisa che l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, prevede l'obbligo (1) per le associazioni di volontariato di stipulare un'assicurazione. L'art. 1 del Decreto MICA 14 febbraio 1992, così come modificato dal Decreto MICA 16 novembre 1992, in attuazione di quanto disposto nella legge 266/92, stabilisce i meccanismi assicurativi semplificati riconoscendo la possibilità di stipulare contratti in forma collettiva e/o in forma numerica (2). La differenza fra le due forme previste dal decreto risiede nella circostanza che nel primo caso forma collettiva il vincolo contrattuale è destinato a creare una pluralità di rapporti assicurativi in capo a soggetti determinati, mentre, nella seconda fattispecie forma numerica, i soggetti destinatari del rapporto contrattuale sono determinabili in base alle informazioni fornite dall'ente.
Qualunque sia la forma di polizza prescelta, l'iscrizione nell'apposito registro, regolamentato dal richiamato DM (3), riconosce al soggetto destinatario lo status di volontario e, come tale, titolare del rapporto assicurativo. Si può concludere, quindi, che per adempiere agli obblighi assicurativi imposti dalla Legge sopra citata, occorre compilare correttamente il registro dei soci volontari e tenerlo sempre aggiornato.
Appare importante ricordare che il rispetto della corretta tenuta del registro dei volontari e dell'assolvimento degli obblighi assicurativi costituisce condizione necessaria per poter stipulare convenzioni con gli enti pubblici. Nel caso di convenzioni con enti pubblici, per l'onere relativo all'assicurazione può essere richiesto il rimborso all'Ente stesso.
Il CSVB non è a conoscenza di alcuna convenzione o speciale tariffa riservata alle associazioni di volontariato. Si suggerisce di contattare direttamente le Compagnie di assicurazioni.

Note

1 - Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività' stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con le polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli _ Art. 4. Legge 266/92
2 - Le assicurazioni di cui all' articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica._ Art. 2 Decreto 14 febbraio 1992 Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato
3 - "Le organizzazioni di volontariato", infatti, debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono"._ Art. 3 Decreto 14 febbraio 1992 Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato